Rapporto espl. OEn (RIC), OGO
Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 20 pagine
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4 Appendici
La maggior parte delle modifiche apportate alle appendici sono riconducibili al fatto che nella parte principale dell’OEn sono state introdotte nuove disposizioni (p.es. l’adeguamento dell’anno di riferimento 2006 – nuova regolamentazione all’articolo 3a). Ciò implica conseguenti adeguamenti, rispettivamente abrogazioni nelle appendici.
4.1 Spiegazioni relative alle appendici 1.1. – 1.5
Numero 1.2 (Biomassa 3.1, Impianti geotermici 1.4): gli aumenti della produzione necessari restano invariati. Viene invece abrogato l’anno di riferimento 2006 (cfr. le spiegazioni relative all’articolo 3a) e nel caso dell’appendice 1.1 anche la regolamentazione speciale di cui al numero 1.2 lettera b (vecchio) per gli impianti che hanno cessato l’esercizio prima del 1° gennaio 2006.
Per quanto riguarda i numeri 5.2 e 5.3 (Impianti geotermici 4.2 e 4.3), la notifica dello stato di avanzamento del progetto e della messa in esercizio dovevano essere effettuate entro determinati periodi, fissati in funzione della tecnologia specifica dopo la notifica del progetto. Se esistono liste d’attesa, la fissazione di tali periodi non ha senso; per questo i termini decorrono ora soltanto a partire dalla decisione positiva.
4.2 Spiegazioni relative all’appendice 1.2. (impianti fotovoltaici)
Numero 5.3: il termine per la notifica dello stato di avanzamento del progetto e della messa in esercizio era troppo breve soprattutto per gli impianti integrati e di grandi dimensioni. Il termine per la notifica dello stato di avanzamento del progetto viene pertanto prorogato a 12 mesi, quello per la notifica della messa in esercizio a 24 mesi dalla notifica della decisione positiva.
Per ridurre le incertezze relative alla classificazione degli impianti come impianti integrati, viene ora richiesto di allegare delle fotografie dell’impianto.
4.3 Spiegazioni relative all’appendice 1.4. (impianti geotermici)
Numero 1.1.: il concetto di «überirdisch» finora utilizzato nel testo tedesco viene sostituito con il termine «oberirdisch», più preciso.
Numero 1.3.: i requisiti minimi sono ora fissati nell’articolo 3iter; il relativo paragrafo al numero 1.3 è pertanto abrogato.