Rapporto espl. OEn (RIC), OGO

Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 20 pagine

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Art. 3g Procedura di notifica e di decisione

Il capoverso 3 precisa ora ciò che valeva già in passato: una decisione positiva riguardo alla RIC non solleva dall’obbligo di rispettare le norme sulla tutela dell’ambiente, la pianificazione del territorio e le norme edilizie. Un impianto può pertanto essere preso in considerazione per la RIC soltanto se le autorità (cantonali) hanno rilasciato tutte le autorizzazioni necessarie (in particolare, in ultima analisi, i permessi di costruzione). Poiché in futuro nella decisione si dovrà fare espressamente riferimento all’importanza della procedura RIC e alla sua interazione con altre procedure, verrà fatta chiarezza soprattutto anche nell’interesse dei promotori del progetto, una chiarezza che finora non era ancora sufficientemente garantita. Con la precisazione di cui all’articolo 3g si tiene conto infine di una richiesta delle associazioni ambientaliste e dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

Art. 3h, 3hbis Obblighi di notifica, messa in esercizio, deroghe

Oggi, al momento della messa in esercizio, l’impianto deve corrispondere perfettamente alle indicazioni fornite al momento della notifica; in caso contrario, la decisione viene revocata. Lo stesso si verifica se i termini previsti non vengono rispettati. Queste condizioni saranno ora allentate.

L’allentamento delle condizioni non sarà tuttavia indiscriminato. Anche in futuro né l’ubicazione, né il tipo di impianto (tecnologia di produzione) potranno essere modificati tra il momento della notifica e quello della messa in esercizio (non sarà possibile, ad esempio, notificare un impianto fotovoltaico per poi costruire un impianto a biomassa). In futuro saranno invece possibili modifiche delle dimensioni degli impianti (potenza). Sarà dunque ancora possibile ottimizzare un impianto sotto il profilo tecnico/economico tra la fase preprogettuale (notifica) e quella di realizzazione (notifica dello stato di avanzamento del progetto) e integrare eventuali modifiche dei modelli effettivamente disponibili al momento dell’ordinazione.

La norma viene suddivisa in due disposizioni: l’articolo 3hbis elenca le deroghe non consentite. Al capoverso 4 l’articolo 3hbis prevede un correttivo di emergenza: qualora in seguito all’allentamento sopra descritto dovessero verificarsi problemi nella gestione dei tetti, il DATEC deve poter intervenire. Esso potrà allora fissare scostamenti massimi. Gli impianti inseriti nella RIC in via innovativa devono rispettarli; in caso contrario, rischiano la revoca della decisione.

Art. 3ibis, 3isexies Rispetto dei requisiti minimi

L’articolo 3iter disciplina – ora in forma generale e non solo nelle appendici - i dettagli in caso di mancato rispetto dei requisiti energetici minimi. Ciò si è reso necessario in particolare per gli impianti di cogenerazione, poiché vi sono progetti che anche in assenza di ragioni imputabili ai produttori non possono più raggiungere la produzione di calore minima richiesta se i loro consumatori ritirano meno energia del previsto. A questi produttori può essere concesso un termine appropriato per l’acquisizione di nuovi clienti.

Le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti minimi e l’estinzione anticipata del diritto alla RIC (se determinate scadenze decorrono inutilizzate) sono definiti all’articolo 3isexies.

Chi è stato escluso dalla RIC per mancato rispetto dei requisiti minimi in caso di nuova notifica non può usufruire – pur soddisfacendo a lungo termine i requisiti minimi – di una nuova durata della rimunerazione. Quest’ultima prosegue a partire dalla messa in esercizio originaria.