Rapporto espl. OEn (RIC), OGO

Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 20 pagine

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2.5 Analisi / informazioni

Da quando è in vigore la RIC, l’UFE e swissgrid ricevono regolarmente richieste di informazioni relative ai dati della RIC. Le richieste riguardano singole informazioni (riferite a un progetto concreto) oppure indicazioni di carattere generale (Cantoni, associazioni ambientaliste, giornalisti ecc.). Le richieste ricevono risposta sulla base del diritto in materia di protezione dei dati vigente; in questo contesto, l’UFE segue una prassi tendenzialmente restrittiva, supportata dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenzahttp://www.admin.ch/ch/i/rs/152_11/app1.html - fn3#fn3.

Per le informazioni valgono in ogni caso le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati. Questo principio dev’essere nuovamente prescritto (articolo 3r), non da ultimo per motivi di trasparenza. Si tratta da un lato di creare così una base esplicita per le pubblicazioni in forma generale, un’esigenza particolarmente sentita. In tal modo non viene soltanto conferita all’UFE l’autorizzazione a effettuare tali pubblicazioni, bensì anche il mandato per farlo. Dall’altro lato vengono sanciti i principi da osservare in caso di singole richieste di informazioni.

2.6 Temi non trattati relativi alla RIC

2.6.1 Splitting

Oggi gli impianti RIC sono tenuti a immettere nella rete la loro produzione totale. La possibilità richiesta da più parti di poter scegliere di inserire solo una parte nel sistema della RIC e di vendere la parte restante sul libero mercato della corrente ecologica (ai sensi dell’articolo 7b LEne) non è ancora prevista nell’attuale revisione dell’OEn. La legislazione non prevede esplicitamente questa forma mista.

In questo contesto, e soprattutto per quel che concerne la gestione del fondo RIC, emergono tuttavia questioni molto complesse (criteri, possibilità di scelta, influenza sulla gestione dei tetti/liste d’attesa, gestione nella garanzia di origine e gruppi di bilancio, compiti esecutivi ecc.) la cui risoluzione necessita tuttavia di chiarimenti di vasta portata che verranno effettuati solo qualora uno splitting sia realmente richiesto. L’obiettivo della consultazione relativa alla presente revisione è pertanto quello di richiedere il parere delle cerchie interessate in merito a questo argomento e, a seconda degli esiti, di elaborare un’opportuna regolamentazione in una successiva revisione dell’OEn.

2.6.2 Costi di misurazione

La produzione degli impianti senza misurazione del profilo di carico2, viene oggi rilevata (manualmente) con cadenza trimestrale (secondo l’articolo 1f capoverso 2 lettera b). Per gli impianti con misurazione del profilo di carico, la lettura ha luogo invece (automaticamente) con cadenza mensile. I costi di misurazione3 sono in parte elevati e vengono addebitati, secondo quanto stabilito dall’articolo 2 capoverso 3, ai produttori. Per gli impianti più piccoli (con una potenza di circa 30 kW e dunque con misurazione del profilo di carico) questi costi possono senz’altro ammontare a quasi il 10 per cento della rimunerazione.

In relazione alla completa liberalizzazione del mercato dell’elettricità nel 2014, per i consumatori finali si renderà molto probabilmente necessario un impiego diffuso di contatori con misurazione

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2 Secondo l’articolo 8 capoverso 5 OAEI gli impianti con una potenza installata inferiore a 30kWA non devono essere obbligatoriamente muniti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. Per gli impianti con una potenza allacciata superiore a 30 kVA il dispositivo per la misurazione del profilo di carico è invece obbligatorio. 3 Esempi di costi annuali: variano tra Fr. 1700.- e Fr. 2700.- (in qualche caso essi possono tuttavia essere pari anche soltanto a Fr. 240.-).