Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/145: Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): garanzia di origine, rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC), efficienza energetica degli edifici e contributi globali · 28 pagine

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3 Valutazione dei singoli progetti

Di seguito sono riportate nel dettaglio le prese di posizione relative ai progetti di ordinanza. Visto l’elevato numero di risposte pervenute, i suggerimenti e commenti vengono riportati in modo sommario; i riscontri relativi alla nomenclatura sono stati ripresi solo in singoli casi.

3.1 Revisione dell’ordinanza sull’energia

3.1.1 Art. 1a

Le modifiche sono accolte in modo sostanzialmente positivo, in particolare la creazione di ulteriore trasparenza e la pubblicazione del mix del fornitore su una pagina Internet comune (PS, AEE, associazioni ambientaliste e dei consumatori, Unione delle città svizzere). In parte si chiede che in futuro venga consentito solo un mix dei prodotti individuale (Cantone di BS).

3.1.2 Art. 1d

Il rilevamento completo degli impianti nel sistema delle garanzie di origine per gli impianti a partire da 30 kVA è accolto perlopiù favorevolmente. Da più parti si menziona tuttavia la problematica dei costi; vengono inoltre proposti modelli per poter sostenere i costi di rilascio delle garanzie di origine. Da più parti si esige inoltre che anche impianti speciali con una potenza allacciata superiore a 30 kVA (p.es. impianti elettrici di emergenza) siano esclusi dall’obbligo della garanzia (ECS, BKW, USIE, AES, axpo).

Da più parti si chiede che le disposizioni vengano adeguate alla normativa UE vigente (terminologia, un unico organismo di valutazione della conformità accreditato, ulteriori informazioni sull’impatto ambientale (CO2, scorie nucleari)).

In alcune prese di posizione si chiede inoltre che in futuro l’etichettatura dell’elettricità abbia luogo per principio solo sulla base di garanzie di origine.

3.1.3 Art. 1g

La possibilità di pubblicare i dati del sistema delle garanzie di origine da parte dell’Ufficio federale è accolta positivamente. Singoli partecipanti all’indagine conoscitiva chiedono che la pubblicazione sia limitata alle quantità di elettricità rilevate e agli impianti, escludendo invece le attività commerciali.

3.1.4 Art. 3a

La precisazione della definizione di ciò che è da intendersi con impianto ampliato o rinnovato in misura considerevole è accolta in modo sostanzialmente positivo.

SuisseEole argomenta tuttavia che questo articolo non può valere per gli impianti eolici, poiché questi possono essere ampliati o rinnovati solo mediante una sostituzione completa. In tal caso essi dovrebbero comunque essere notificati nuovamente.

Si accenna inoltre al fatto che tra la lettera a e la lettera b dell’articolo deve essere inserito esplicitamente il collegamento «e» (AEW).

Un partecipante (New Energy Scout) propone per la cifra 1 lettera b la seguente precisazione: …se previa deduzione di ulteriori limitazioni determinate da ulteriori condizioni imposte dalle autorità ….

bis

3.1.5 Art. 3a

La ponderazione degli interessi relativa all’idoneità dell’ubicazione è accolta in modo sostanzialmente positivo da molti partecipanti. Viene invece giudicata in modo controverso la questione se a questo scopo nell’OEn vadano inserite ulteriori condizioni ecologiche per l’ottenimento della RIC: