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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 17 pagine
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5 Il ricorso a investimenti collettivi non può pregiudicare il rispetto delle direttive di investimento.
Art. 31 Prestiti di valori mobiliari e operazioni di pensione
(art. 53k lett. d LPP)
1 Ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione si applicano per analogia le disposizioni della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale. L’articolo 26 capoverso 4 non si applica.
2 In deroga al capoverso 1, non sono ammesse le operazioni di pensione in cui la fondazione d’investimento funge da cedente (mutuatario).
Art. 32 Filiali nel patrimonio d’investimento
(art. 53k lett. c e d LPP)
1 Sono considerate filiali nel patrimonio d’investimento le imprese che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale o dei voti oppure in quanto unica proprietaria.
2 Le filiali nel patrimonio d’investimento sono ammesse esclusivamente nei gruppi d’investimento che operano nei settori degli investimenti diretti in immobili esteri e del capitale di rischio (venture capital).
3 Le direttive di investimento disciplinano l’ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni.
4Le filiali devono avere carattere d’investimento. Nel caso dei gruppi d’investimento operanti nel settore degli immobili esteri, l’autorità di vigilanza può ammettere società holding nell’interesse degli investitori.
Art. 33 Filiali di gruppi d’investimento immobiliare
(art. 53k lett. c e d LPP)
1 La fondazione deve essere l’unica proprietaria delle filiali di gruppi d’investimento operanti nel settore degli immobili e, qualora la filiale rivesta la forma di una società holding, quest’ultima deve essere l’unica proprietaria delle proprie filiali.
2 Nel caso delle società immobiliari sono ammesse deroghe al capoverso 1 sino al 30 per cento del gruppo d’investimento, in quanto la legislazione locale vieti di essere l’unico proprietario di tali società.
3 I gruppi d’investimento operanti nel settore degli immobili esteri e le loro società holding possono concedere mutui alle proprie filiali.
4 I gruppi d’investimento operanti nel settore degli immobili esteri e le loro società holding possono prestare garanzie od obbligarsi quale fideiussore a favore delle proprie filiali in quanto tali impegni non eccedano complessivamente il 5 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento e le garanzie e le fideiussioni siano concesse quale finanziamento a breve termine o quale credito ponte.