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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 17 pagine

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3 Nel caso dei gruppi d’investimento chiusi di cui al capoverso 2, lo statuto o il regolamento può autorizzare l’emissione di quote dopo il lancio unicamente se sono richiamati impegni all’investimento esistenti.

4 In casi giustificati e con il consenso dell’autorità di vigilanza, lo statuto o il regolamento può prevedere un termine di detenzione per determinati gruppi d’investimento.

5 Lo statuto o il regolamento può riconoscere al consiglio di fondazione il potere di differire di due anni al massimo, in presenza di circostanze straordinarie, tra cui i problemi di liquidità derivanti da investimenti difficilmente liquidabili, il riscatto di quote di tutti o di alcuni gruppi d’investimento.

6 L’eventuale differimento del riscatto va comunicato senza indugio agli investitori interessati. La determinazione del prezzo di riscatto deve basarsi sul patrimonio netto dei gruppi d’investimento allo scadere della dilazione.

Sezione 9: Impiego del patrimonio di base

Art. 22 Finalità d’impiego

(art. 53k lett. b LPP)

1 Il patrimonio di base può essere impiegato come capitale d’esercizio, per operare investimenti o per coprire i costi di liquidazione.

2 Eccezion fatta per una fase iniziale della durata di tre anni, il patrimonio di base può essere impiegato come capitale d’esercizio soltanto in quanto sia garantito il capitale di dotazione minimo.

Art. 23 Investimento del patrimonio di base

(art. 53k lett. b e d LPP)

L’investimento del patrimonio di base è retto dagli articoli 53 segg. OPP 2. Sono fatti salvi gli articoli 24 e 25.

Art. 24 Filiali nel patrimonio di base

(art. 53k lett. b, c e d LPP)

1 Sono considerate filiali nel patrimonio di base le imprese che la fondazione controlla in quanto proprietaria unica.

2 Le filiali nel patrimonio di base sono ammesse alle condizioni seguenti:

a. si tratta di una società anonima con sede in Svizzera;

b. l’assemblea degli investitori ha approvato la partecipazione alla società in questione;

c. gli affari importanti della filiale sottostanno all’approvazione dell’assemblea degli investitori;