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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 17 pagine
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Sezione 4: Ufficio di revisione
Art. 9 Condizioni
(art. 52b e 53k lett. d LPP)
Possono fungere da ufficio di revisione le persone fisiche e le imprese di revisione ai sensi dell’articolo 52b LPP.
Art. 10 Compiti
(art. 52c, 53k lett. d e 62a cpv. 2 lett. a e b LPP)
1 I compiti dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dall’articolo 52c LPP.
2 L’ufficio di revisione esamina il rapporto del consiglio di fondazione sui conferimenti in natura di cui all’articolo 20 e verifica che il prezzo degli immobili acquisiti sia adeguato.
3 L’ufficio di revisione esamina le motivazioni fornite dalla fondazione in forza del combinato disposto degli articoli 41 capoverso 2 e 92–93 dell’ordinanza del 22 novembre 20064 sugli investimenti collettivi (OICol).
4 Liquidato un gruppo d’investimento, l’ufficio di revisione deve confermarne il corretto scioglimento all’autorità di vigilanza.
5 L’ufficio di revisione si attiene alle istruzioni di cui all’articolo 62a capoverso 2 LPP. L’autorità di vigilanza può anche obbligarlo a esaminare l’organizzazione particolareggiata e a presentare un relativo rapporto. Sulla scorta del rapporto dell’ufficio di revisione, l’autorità di vigilanza può rinunciare a una propria verifica.
6 L’ufficio di revisione esegue verifiche intermedie senza preavviso.
Sezione 5: Periti incaricati delle stime
Art. 11 Periti incaricati delle stime
(art. 53k lett. c e d LPP)
1 Prima di lanciare un gruppo d’investimento immobiliare, la fondazione designa almeno due persone fisiche o una persona giuridica con sede in Svizzera quale perito incaricato delle stime.
2 Le perizie condotte da periti stranieri locali su immobili all’estero devono essere verificate da un perito svizzero incaricato delle stime secondo il capoverso 1, che accerti la corretta applicazione dei principi di valutazione previsti nel regolamento e la plausibilità della stima.
3 I periti devono disporre delle qualifiche necessarie ed essere indipendenti.