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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 17 pagine

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Art. 15 Disciplina dell’organizzazione particolareggiata

(art. 53k lett. c LPP)

1 Lo statuto enuncia norme di principio concernenti i compiti del consiglio di fondazione, compresi i compiti di controllo e i poteri di delega. La disciplina dell’organizzazione particolareggiata concretizza tali norme di principio ed elenca i compiti che il consiglio di fondazione non può delegare.

2 Lo statuto disciplina i diritti e gli obblighi delle altre persone incaricate della gestione nonché il controllo delle stesse.

3 La disciplina dell’organizzazione particolareggiata deve essere consona alla situazione della fondazione.

Art. 16 Disciplina degli emolumenti e delle spese

(art. 53k lett. c, d ed e LPP)

1 La fondazione emana disposizioni sulla riscossione di emolumenti e sulle altre spese a carico dei gruppi d’investimento.

2 La natura e l’ammontare degli emolumenti nonché i principi della riscossione di emolumenti e altre spese devono essere illustrati in modo comprensibile.

Art. 17 Esame preliminare

(art. 53k lett. c e d LPP)

1Tutte le disposizioni che il consiglio di fondazione sottopone al voto dell’assemblea degli investitori sono esaminate in via preliminare dall’autorità di vigilanza.

2 Le direttive di investimento la cui emanazione è stata delegata al consiglio di fondazione non necessitano di essere esaminate in via preliminare, salvo nel caso dei gruppi di investimento che operano nel settore degli investimenti alternativi o degli immobili all’estero.

3 L’autorità di vigilanza può assoggettare all’esame preliminare le direttive di altri gruppi di investimento, in quanto si tratti di prodotti con una struttura d’investimento complessa o di investimenti difficilmente liquidabili. L’autorità di vigilanza rende noti in forma adeguata i requisiti in materia di esame preliminare.

4 L’autorità di vigilanza comunica alla fondazione, per scritto ed entro un mese, la rinuncia all’esame preliminare di cui ai capoversi 1–3.

5 Le modifiche delle direttive di investimento dei gruppi d’investimento assoggettati all’esame preliminare devono parimenti essere sottoposte all’esame preliminare da parte dell’autorità di vigilanza.

6 La chiusura dell’esame preliminare è accertata da un attestato di verifica. I gruppi d’investimento di cui ai capoversi 2 e 3 possono essere lanciati soltanto dopo la chiusura dell’esame preliminare.