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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 17 pagine
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Art. 4 Poteri
(art. 53k lett. c ed e LPP)
1 L’Assemblea degli investitori ha i poteri intrasmissibili seguenti:
a. la deliberazione sulle proposte di modifica dello statuto rivolte all’autorità di vigilanza;
b. l’approvazione della modifica del regolamento della fondazione e dei regolamenti speciali, comprese le direttive di investimento. Sono fatte salve eventuali deleghe a favore del consiglio di fondazione secondo l’articolo 13 capoverso 3;
c. la nomina dei membri del consiglio di fondazione. È fatto salvo il diritto di nomina riconoscibile ai fondatori conformemente all’articolo 5 capoverso 2;
d. la nomina dell’ufficio di revisione;
e. l’approvazione del conto annuale;
f. l’approvazione di filiali o di partecipazioni ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera b o 25 capoverso 2;
g. l’approvazione di contratti importanti di filiali secondo gli articoli 24 capoverso 2 lettera c e 25 capoverso 2;
h. la deliberazione sulle proposte di soppressione o di fusione della fondazione rivolte all’autorità di vigilanza.
2 Lo statuto emanato al momento della costituzione della fondazione e il regolamento della stessa sono sottoposti al voto degli investitori alla prima assemblea.
Sezione 3: Consiglio di fondazione
Art. 5 Composizione e nomina
(art. 53k lett. c LPP)
1 Il consiglio di fondazione si compone di almeno tre membri.
2 Ai fondatori può essere riconosciuto il diritto di nominare membri del consiglio di fondazione, sempre che la maggioranza dei membri del consiglio di fondazione sia nominata dall’assemblea degli investitori.
Art. 6 Compiti
(art. 53k lett. c LPP)
1 Al consiglio di fondazione spettano tutti i compiti e poteri che non siano attribuiti all’assemblea degli investitori dalla legge o dallo statuto.
2 Il consiglio di fondazione assicura segnatamente un’adeguata organizzazione d’esercizio.