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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 17 pagine
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Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond)
5 Nel valutare se le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 e le disposizioni delle direttive di investimento concernenti gli investimenti diretti siano state rispettate, occorre tenere conto degli investimenti detenuti nelle filiali.
Art. 34 Impegni all’investimento della fondazione
(art. 53k lett. d LPP)
Gli impegni all’investimento della fondazione devono essere coperti in qualsiasi momento da impegni vincolanti all’investimento degli investitori o da liquidità.
Sezione 11: Obbligo d’informazione e richieste d’informazione
Art. 35 Obbligo d’informazione
(art. 53k lett. e nonché 62 cpv. 1 lett. b LPP)
1 Al momento dell’adesione, a ogni investitore vanno consegnati gli atti regolatori determinanti della fondazione. Le modifiche degli stessi devono essergli comunicate in forma adeguata.
2 Entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio, la fondazione pubblica un rapporto comprendente almeno le informazioni seguenti:
1. l’elenco degli organi della fondazione d’investimento;
2. le indicazioni di cui all’articolo 51c capoverso 4 LPP, comprese quelle relative agli eventuali periti incaricati delle stime (art. 11);
3. il conto annuale, conformemente all’articolo 38;
4. il rapporto dell’ufficio di revisione;
5. il numero delle quote emesse per ciascun gruppo d’investimento;
6. il rinvio a eventuali prospetti.
3 Nell’interesse degli investitori, l’autorità di vigilanza può esigere la pubblicazione di ulteriori informazioni.
4 Salvo nel caso dei gruppi d’investimento immobiliare, oltre ai rapporti summenzionati la fondazione deve pubblicare con cadenza quantomeno trimestrale gli indicatori di cui all’articolo 38 capoverso 7.
Art. 36 Richieste d’informazione
(art. 53k lett. e nonché 62 cpv. 1 lett. b LPP)
1 L’investitore ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento che il consiglio di fondazione gli fornisca informazioni sulla gestione e gli consenta di consultare la contabilità.
2 Il rilascio delle informazioni e la consultazione della contabilità possono essere negati, con il consenso del presidente del consiglio di fondazione, se pregiudicano interessi degni di protezione o segreti d’affari.