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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 17 pagine
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3 Se si operano investimenti diretti in immobili, lo statuto deve indicarne il metodo di valutazione. La valutazione degli immobili esteri dev’essere operata conformemente a standard internazionali riconosciuti.
4 Nel caso dei conferimenti in natura, il prezzo degli immobili deve essere valutato, conformemente al metodo di valutazione previsto nello statuto, da uno dei periti indipendenti che la fondazione d’investimento ha incaricato delle stime. Un secondo perito, indipendente dal primo perito e dalla fondazione, verifica la correttezza della stima.
5 I valori patrimoniali del patrimonio di base e dei singoli gruppi d’investimento sono valutati alla data di chiusura del bilancio prevista nello statuto, alla data di emissione o di riscatto e alle date di pubblicazione.
Sezione 13: Soppressione, fusione e trasferimento di patrimonio
Art. 42 Soppressione della fondazione
(art. 53k lett. c LPP)
1 La fondazione è soppressa conformemente agli articoli 88 e 89 CC9. La soppressione è operata dall’autorità di vigilanza.
2 Alla liquidazione, il patrimonio d’investimento è ripartito tra gli investitori in ragione delle quote da essi detenute.
3 Il ricavato della liquidazione del patrimonio di base, al netto degli impegni, è versato conformemente al capoverso 2 alla cerchia di investitori esistente in occasione dell’ultima assemblea degli investitori. Se il ricavato è di modesta entità, l’autorità di vigilanza può autorizzarne altre forme di utilizzo.
Art. 43 Fusione e trasferimento di patrimonio
(art. 53k lett. c LPP)
Alla fusione e al trasferimento di patrimonio di una fondazione d’investimento sono applicabili gli articoli 88 segg. della legge del 3 ottobre 200310 sulla fusione.
Art. 44 Scioglimento di gruppi d’investimento
(art. 53k lett. c e d LPP)
1 In caso di scioglimento di un gruppo d’investimento, sono garantite la parità di trattamento e l’informazione tempestiva degli investitori.
2La decisione di scioglimento dell’organo competente deve essere trasmessa all’autorità di vigilanza al più tardi un mese prima della data prevista per la liquidazione del gruppo d’investimento.
9RS 210