Progetto
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 17 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
6 All’interno del gruppo d’investimento e degli investimenti collettivi da questo detenuti possono essere accesi unicamente crediti a breve scadenza motivati da esigenze tecniche.
7 Qualora le circostanze lo esigano in modo pressante nell’interesse degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso, si può derogare temporaneamente a talune disposizioni delle direttive di investimento. Le deroghe devono essere motivate da periti nell’ambito del rapporto.
8 Se le raccomandazioni dell’autorità di vigilanza circa l’interpretazione delle disposizioni di cui alla sezione 10 non sono osservate, il prospetto deve rinviare alle raccomandazioni e specificare le deroghe alle stesse. In assenza di un prospetto, tali informazioni sono inserite nell’allegato al conto annuale.
9 In singoli casi giustificati, l’autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle norme della presente sezione e subordinarle a condizioni.
Art. 27 Gruppi d’investimento immobiliare
(art. 53k lett. d LPP)
1 La piena proprietà (freehold) e la proprietà su costruzioni in diritto di superficie (leasehold) sono ammesse come investimenti in quanto possano essere trasferite e registrate.
2 I fondi non edificati devono essere urbanizzati, adempiere le condizioni legali necessarie alla costruzione ed essere idonei a una costruzione immediata.
3 La comproprietà senza influsso determinante non può eccedere il 30 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento.
4 In quanto lo consenta il raggio d’azione del gruppo d’investimento, gli investimenti vanno adeguatamente ripartiti in funzione delle regioni, dell’ubicazione e del tipo di utilizzazione.
5 Se un gruppo d’investimento non limita il proprio raggio d’azione ai progetti di costruzione, i terreni edificabili, gli immobili in costruzione e gli oggetti da risanare non possono eccedere complessivamente il 30 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento.
6 Il valore venale di un bene fondiario non può superare il 15 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi, nonché le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario.
7 È ammessa la costituzione in pegno di beni fondiari. Nella media di tutti i beni fondiari detenuti direttamente o tramite una filiale da un gruppo d’investimento (art. 33), l’onere non può nondimeno superare il 50 per cento del valore venale dei beni fondiari. Non sono ammessi gli investimenti collettivi in cui l’onere supera il 50 per cento nella media di tutti i beni fondiari.
8 Gli investimenti collettivi devono essere finalizzati esclusivamente all’acquisto, alla vendita, alla costruzione, alla locazione o all’affitto dei propri fondi.