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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 17 pagine

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Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond)

Art. 28 Gruppi d’investimento alternativo

(art. 53k lett. d LPP)

1 Eccezion fatta per i private equity, le insurance linked securities, le materie prime e la detenzione di liquidità, gli investimenti in gruppi d’investimento alternativo vanno operati mediante investimenti collettivi.

2 Sono ammessi i gruppi d’investimento in private equity chiusi, collocati a tempo determinato e in cui la diversificazione è operata nell’arco di un periodo determinato.

3 In deroga all’articolo 26 capoverso 6, i fondi strategici di un gruppo d’investimento che opera nel settore degli investimenti speculativi (hedge funds) possono raccogliere capitale di terzi, in quanto non si tratti di fondi di fondi.

Art. 29 Gruppi d’investimento misti

(art. 53k lett. d LPP)

1 Le obbligazioni e le azioni vanno distribuite adeguatamente secondo le branche e le regioni, le obbligazioni anche secondo le scadenze e gli investimenti immobiliari in linea di principio secondo le regioni e il tipo di utilizzazione. La quota in immobili può anche essere circoscritta alla Svizzera e agli immobili abitativi.

2 Alla quota in investimenti immobiliari si applica per analogia l’articolo 27 capoversi 1–3 e 5–8.

3 Gli investimenti alternativi sono operati esclusivamente per il tramite di gruppi d’investimento secondo l’articolo 28 o di investimenti collettivi assoggettati alla vigilanza della FINMA o autorizzati da quest’ultima alla distribuzione. Gli investimenti in certificati e in prodotti strutturati sono ammessi in quanto si basino su un ampio indice di investimenti alternativi.

Art. 30 Ricorso a investimenti collettivi

(art. 53k lett. d LPP)

1 Sono ammessi gli investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l’articolo 56 capoverso 2 OPP 2. L’autorità di vigilanza può concedere deroghe, sulla base dell’articolo 26 capoverso 9, a gruppi d’investimento in investimenti alternativi o in immobili all’estero.

2 Sono presi in considerazione unicamente gli investimenti collettivi assoggettati ad adeguati obblighi d’informazione.

3 Non sono ammessi gli investimenti collettivi che comportano per l’investitore obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire garanzie.

4 La quota di ciascun investimento collettivo non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d’investimento. Fanno eccezione:

a. gli investimenti collettivi sottostanti alla vigilanza della FINMA o autorizzati dalla stessa alla distribuzione;

b. gli investimenti collettivi lanciati da fondazioni d’investimento svizzere.