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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 17 pagine
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Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond)
quantificabili, occorre indicare nell’allegato la quota del patrimonio amministrato dal terzo in rapporto al patrimonio di base o a un gruppo d’investimento.
7 Nella relazione sulla gestione, le fondazioni d’investimento specificano per ciascun gruppo d’investimento indicatori inerenti ai costi, alla performance e ai rischi. L’autorità di vigilanza prescrive gli indicatori determinanti. In casi giustificati, può autorizzare deroghe alla loro pubblicazione.
8 Nell’interesse degli investitori, l’autorità di vigilanza può porre condizioni supplementari, indipendentemente da quelle di cui all’articolo 47 OPP 2, circa le informazioni da pubblicare nell’allegato.
Art. 39 Filiali e partecipazioni
(art. 53k lett. d, 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)
1 Le filiali nel patrimonio di base e nei gruppi d’investimento devono essere consolidate in tali patrimoni nel conto annuale. L’autorità di vigilanza può porre condizioni al riguardo e incaricare la fondazione di trasmetterle, unitamente ai documenti del rapporto ordinario, il conto annuale e il rapporto dell’ufficio di revisione concernente le filiali.
2 Tale regola si applica per analogia alle partecipazioni al patrimonio di base secondo l’articolo 25.
Art. 40 Rimborsi e indennità di distribuzione e di presa a carico
(art. 65a cpv. 5, 53k lett. d e 71 cpv. 1 LPP)
1 I rimborsi e le indennità di distribuzione e di presa a carico devono essere indicati nel conto economico del gruppo d’investimento interessato.
2 Tali rimborsi e indennità sono oggetto di un commento adeguato nell’allegato al conto annuale. Qualora non ne siano stati versati, tale circostanza va segnalata.
3 Tutti i rimborsi a favore della fondazione vanno accreditati integralmente al relativo gruppo d’investimento.
Art. 41 Valutazione
(art. 65a cpv. 5, 53k lett. d e 71 cpv. 1 LPP)
1 Il patrimonio netto di un gruppo d’investimento si compone del valore dei singoli attivi e degli eventuali interessi decorsi, al netto degli eventuali impegni. Nel caso degli investimenti immobiliari, sono dedotte le imposte verosimilmente gravanti la liquidazione dell’immobile.
2 Alla valutazione di attivi e passivi delle fondazioni d’investimento è applicabile l’articolo 48 primo periodo OPP 26. L’autorità di vigilanza può prescrivere criteri di valutazione degli investimenti e dichiarare determinanti le disposizioni degli articoli 92–94 OICol7 e degli articoli 57–58 OICol–FINMA8.