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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 17 pagine

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Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond)

d. almeno in ragione di due terzi della cifra d’affari, l’attività della filiale consiste nella gestione e nell’amministrazione del patrimonio della fondazione;

e. la fondazione e la filiale hanno stipulato un contratto scritto ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4;

f. il consiglio di fondazione provvede affinché la direzione della filiale sia sottoposta a un controllo adeguato;

g. le filiali non detengono partecipazioni;

h. le filiali limitano la loro attività ai mandati di amministrazione degli averi di previdenza.

3 La fondazione consente all’autorità di vigilanza di applicare per analogia alla filiale l’articolo 62a capoverso 2 lettera a LPP.

Art. 25 Partecipazioni nel patrimonio di base

(art. 53k lett. b, c e d LPP)

1 Più fondazioni possono partecipare congiuntamente a una società anonima svizzera non quotata in borsa, in quanto in tal modo ne detengano l’intero capitale azionario. La partecipazione di ciascuna fondazione dev’essere almeno del 20 per cento.

2 La partecipazione alla società e gli affari importanti della stessa sottostanno all’approvazione dell’assemblea degli investitori.

3 Per il resto si applica per analogia l’articolo 24 capoversi 2 lettere d–h e 3.

Sezione 10: Investimenti nel patrimonio d’investimento

Art. 26 Disposizioni generali

(art. 53k lett. d LPP)

1 Qualora la presente ordinanza non disponga altrimenti, gli articoli 49 segg. OPP 2 si applicano per analogia agli investimenti delle fondazioni d’investimento, eccezion fatta per l’articolo 50 capoversi 2 e 4–6 OPP 2.

2 Tutti i gruppi d’investimento sono tenuti a rispettare il principio dell’adeguata distribuzione dei rischi all’interno del raggio d’azione.

3 Nei gruppi d’investimento che basano la loro strategia su un indice usuale possono essere superati il limite d’investimento per debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2. Le direttive specificano il parametro di riferimento (benchmark) e una variabilità di rendimento (tracking error) usuale sul mercato. L’autorità di vigilanza può fornire direttive sul tracking error. In tutte le pubblicazioni vanno indicate le deroghe agli articoli 54 e 54a OPP 2.

4 Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d’investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore, a prescindere dalla natura del credito.

5 La fondazione assicura un’adeguata gestione della liquidità.