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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 17 pagine
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Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond)
Sezione 8: Quote
Art. 18 Disposizioni generali
(art. 53k lett. e LPP)
1 Lo statuto o il regolamento disciplina il contenuto, il valore, l’emissione e il riscatto nonché la formazione del prezzo delle quote.
2 Le quote non sono liberamente negoziabili. Lo statuto o il regolamento può permettere la cessione di quote tra investitori di gruppi d’investimento poco liquidi. In tal caso la cessione va subordinata al previo consenso della direzione.
Art. 19 Impegni all’investimento
(art. 53k lett. e LPP)
Nel caso dei gruppi d’investimento che operano nel settore immobiliare o degli investimenti alternativi, lo statuto o il regolamento può permettere l’accettazione di impegni vincolanti al versamento di un importo fisso di capitale. In tal caso, lo statuto o il regolamento disciplina i diritti e gli obblighi derivanti da tali impegni. L’autorità di vigilanza può prevedere condizioni supplementari.
Art. 20 Conferimenti in natura
(art. 53k lett. e LPP)
1 Il controvalore del prezzo di emissione va in linea di principio corrisposto in contanti.
2 Lo statuto o il regolamento può ammettere conferimenti in natura se sono compatibili con la strategia d’investimento e non pregiudicano gli interessi degli altri investitori. Salvo nel caso dei private equity, i beni conferiti devono essere negoziati in borsa o in un altro mercato regolato e aperto al pubblico. I conferimenti in natura consistenti in immobili devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 41 capoverso 4.
3 Il consiglio di fondazione redige un rapporto in cui elenca i conferimenti prestati da ciascun investitore, indicandone il prezzo di mercato al giorno del trasferimento e le quote emesse quale corrispettivo.
Art. 21 Restrizioni all’emissione e al riscatto di quote
(art. 53k lett. e LPP)
1 Lo statuto o il regolamento può autorizzare il consiglio di fondazione a sospendere temporaneamente, a tutela degli interessi degli investitori di un gruppo d’investimento determinato, l’emissione di quote.
2 Con il consenso dell’autorità di vigilanza, lo statuto o il regolamento può limitare nel tempo la durata dei gruppi d’investimento con investimenti poco liquidi ed escludere la possibilità del riscatto. Lo statuto o il regolamento deve inoltre prevedere la chiusura obbligatoria dei gruppi d’investimento di cui all’articolo 28 capoverso 2. Per tali gruppi d’investimento va pubblicato un prospetto.