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Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 17 pagine

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Ordinanza sulle fondazioni di investimento (OFond)

Sezione 6: Banca depositaria

Art. 12 Natura della banca depositaria

(art. 53k lett. c e d LPP)

1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19345 sulle banche.

2 La fondazione può autorizzare la banca depositaria a trasferire parti del patrimonio d’investimento a depositari terzi o collettivi in Svizzera e all’estero, in quanto sia garantita la debita diligenza nella scelta e nell’istruzione dei terzi nonché nella sorveglianza degli stessi.

Sezione 7: Atti regolatori della fondazione ed esame preliminare

Art. 13 Materie regolate

(art. 53k lett. c, d ed e LPP)

1 L’assemblea degli investitori disciplina tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l’organizzazione della fondazione, l’attività di investimento e i diritti degli investitori.

2 L’autorità di vigilanza può rendere obbligatoria la disciplina di materie tralasciate e precisare che tali norme vanno imperativamente iscritte nello statuto o nel regolamento della fondazione. Per garantire la certezza del diritto o la trasparenza, può obbligare la fondazione a modificare le proprie norme.

3 Lo statuto può delegare al consiglio di fondazione l’emanazione di norme concernenti il lancio e la soppressione di gruppi d’investimento (art. 44), la collocazione del patrimonio d’investimento (art. 14), l’organizzazione particolareggiata della fondazione (art. 15), le spese e gli emolumenti (art. 16), la prevenzione dei conflitti di interessi (art. 8), la banca depositaria (art. 12), i metodi di valutazione (art. 41) nonché di norme sulle filiali conformemente all’articolo 24 e di norme sugli investimenti immobiliari conformemente all’articolo 11.

4 Il consiglio di fondazione iscrive le norme in un regolamento speciale. Non può delegare a terzi tale competenza regolatoria.

Art. 14 Disciplina degli investimenti nel patrimonio d’investimento

(art. 53k lett. c e d LPP)

1 La fondazione emana per ciascun gruppo d’investimento direttive che specifichino in modo chiaro ed esauriente l’universo d’investimento e le restrizioni poste agli investimenti.

2 Le direttive di investimento possono essere integrate da disposizioni d’esecuzione in quanto le direttive vi rimandino ed enuncino i principi essenziali in materia d’investimento.

5 RS 952.0