Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/71: Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa · 19 pagine

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2. Commenti alle singole disposizioni

2.1. OASA

Art. 15 cpv. 3 (nuovo)

Il presente capoverso non è stato introdotto a causa dell’applicazione del regolamento (CE)

n. 380/2008. Si tratta invero di una disposizione nuova che è necessario aggiungere per consentire in alcuni casi ai Cantoni di confiscare la carta di soggiorno di uno straniero. Il nuovo capoverso 3 statuisce che è possibile confiscare una carta di soggiorno ancora valida se nel frattempo non sono più adempite le condizioni per proseguire il soggiorno in Svizzera. Un caso specifico del genere può verificarsi quando una persona viene allontanata in applicazione dell’articolo 66 LStr o espulsa in base all’articolo 68 LStr. La presente disposizione è volta a impedire alle persone private del diritto di soggiorno o allontanate dalla Svizzera di rimanere all’interno dello spazio Schengen per un periodo che può durare fino a tre mesi, perché provvisti di una carta di soggiorno ancora formalmente valida.

A differenza del permesso di domicilio (permessi C), il permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) e il permesso di dimora (permesso B) di norma non vengono revocati. Tali permessi non vengono prorogati, vale a dire che scadono automaticamente. Pertanto, di principio, non è necessario confiscarli. Invece capita spesso che il permesso di domicilio sia revocato quando è ancora valido e diventa allora necessario confiscarlo.

L’articolo 120 capoverso 2 LStr autorizza il Consiglio federale a prevedere multe in caso di violazioni delle disposizioni esecutive della legge sugli stranieri. Nel caso specifico l’articolo 90a OASA concretizza tale delega conferita al Consiglio federale ed è quindi necessario completare l’articolo in conformità con il nuovo capoverso 3 dell’articolo 15.

Capitolo 5 : Carta di soggiorno

Il titolo è stato modificato da «carta di soggiorno per stranieri», in «carta di soggiorno».

Art. 71 Carte di soggiorno secondo l'articolo 41 capoverso1 LStr

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1030/2002 definisce la nozione di permesso di soggiorno. Si tratta di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato Schengen che consente a un cittadino di un Paese terzo di soggiornare legalmente sul territorio di tale Stato. L’articolo 71 OASA precisa la definizione di permesso di soggiorno ottenuto in Svizzera sotto forma di una carta di soggiorno. Si tratta di fare riferimento all'articolo 41 capoverso 1 LStr, secondo cui, con il permesso, lo straniero riceve di norma una carta di soggiorno indicante il tipo di permesso di cui è titolare.

Cpv. 1-3 (nuovi) Cpv. 1

L’articolo 71 sancisce un principio di base secondo cui tutti gli stranieri soggetti all’obbligo del permesso ricevono una carta di soggiorno conformemente all'articolo 41 capoverso 1 LStr. Si tratta di definire con un unico termine i seguenti permessi di soggiorno: il permesso di soggiorno di breve durata (permesso L), il permesso di dimora (permesso B) e il permesso di domicilio (permesso C).

Cpv. 2