Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/71: Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa · 19 pagine
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Art. 71d (nuovo) Registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma
Lo scopo del nuovo articolo 71d OASA è di disciplinare la procedura di registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma del titolare della carta di soggiorno.
Cpv. 1
L'autorità che rilascia la carta di soggiorno o le autorità designate dal Cantone scattano una fotografia digitale del richiedente se questi non ne ha fornita una oppure ne ha fornita una che non soddisfa le esigenze stabilite. Il fatto che il richiedente possa fornire una fotografia di cui il Cantone accetti di eseguire lo scanning non comporta alcun diritto all’esenzione dall’emolumento di 20 franchi (cfr. n. 2.3). Lo scanning della fotografia consegnata implica infatti un lavoro paragonabile a quello eseguito dalle autorità per scattare direttamente la fotografia.
Cpv. 2
L'autorità rileva segnatamente le impronte prese a dita piatte dell'indice sinistro e dell'indice destro del richiedente. In caso di assenza dell'indice, di qualità insufficiente dell'impronta o di ferita al polpastrello è possibile rilevare l'impronta del maggiore, dell'anulare o del pollice.
Cpv. 3
È necessario precisare che le impronte digitali sono rilevate a partire dall’età di sei anni. L’età è stabilita espressamente dal regolamento (CE) n. 1030/2002.
Cpv. 4
Il regolamento (CE) n. 1030/2002 non prevede invece alcuna norma specifica sull’età a partire dalla quale si fotografano i bambini. Pertanto è opportuno fotografare i bambini sin dalla nascita.
Cpv. 5
La firma di un bambino può essere richiesta a partire dai sette anni d'età. Tuttavia si raccomanda una certa flessibilità nell’applicazione di questa norma.
Cpv. 6
Le persone di cui, per ragioni fisiche, non è possibile rilevare le impronte digitali sono esentate dall'obbligo di darle, conformemente all’articolo 1 paragrafo 5 in fine della modifica del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Art. 71e (nuovo) Presentazione dinanzi all'autorità Cpv. 1
Tale capoverso statuisce chiaramente che chiunque voglia ottenere un permesso che attesta il diritto di soggiorno deve presentarsi dinanzi alle autorità cantonali per far registrare i dati biometrici.