Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/71: Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa · 19 pagine

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Il nuovo capoverso 5 dell’articolo 41 LStr statuisce che spetta al Consiglio federale decidere a chi sarà rilasciata una carta di soggiorno biometrica. Sulla base di quanto sancisce il regolamento (CE) n. 1030/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008, è opportuno considerare separatamente i cittadini di Stati terzi che hanno già esercitato il loro diritto alla libera circolazione in conformità all’ALC. Si tratta di familiari di un cittadino europeo o di uno Stato che fa parte dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che vive in Svizzera.

Soltanto le persone che non hanno mai esercitato il proprio diritto alla libera circolazione delle persone ottengono una carta di soggiorno biometrica conforme al regolamento europeo (cfr. art. 5 del regolamento [CE] n. 1030/2002).

Pertanto quando si trovano in presenza di un cittadino europeo residente in Svizzera con il proprio coniuge che è invece cittadino di uno Stato che non fa parte dell’UE o dell’AELS, a quest’ultimo le autorità cantonali devono rilasciare una carta di soggiorno non biometrica.

Anche se durante un colloquio con le autorità cantonali di rilascio emerge che un cittadino svizzero ha già soggiornato in uno Stato europeo insieme al suo coniuge, cittadino di uno Stato che non fa parte dell’UE o dell’AELS, e che quindi quest’ultimo si è già appellato all’ALC, l’autorità di rilascio deve rilasciare al coniuge del cittadino svizzero una carta di soggiorno non biometrica.

Cpv. 2

Qualsiasi cittadino di uno Stato che non fa parte dell’UE e dell’AELS e che non ha mai usufruito del proprio diritto alla libera circolazione delle persone contemplato dall’ALC, ottiene una carta di soggiorno biometrica. Inoltre riceve anche una carta recante la menzione «familiare» se egli è il genitore o il coniuge di un cittadino svizzero. Tale menzione garantisce che le autorità si rendano conto che si trovano in presenza di un familiare di un cittadino svizzero.

Cpv. 3

Il capoverso 3 dell’articolo 71c statuisce, conformemente ai requisiti del regolamento (CE) n. 380/2008, quali dati biometrici devono essere contenuti nella carta di soggiorno biometrica. Si tratta più precisamente delle impronte digitali di due dita, conformi a quanto statuito dalla specifiche tecniche13, e dell’immagine del volto. Inoltre i dati identitari del titolare sono registrati sul microchip. Tutti i dati contenuti nel permesso di soggiorno sono elencati nell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 1030/2002, compresa la parte leggibile elettronicamente che dev’essere conforme alle norme dell’organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI). Dal canto suo il nuovo articolo 41 capoverso 4 LStr statuisce che i dati iscritti nella parte leggibile elettronicamente vanno anch’essi registrati sul microchip14. Si tratta più precisamente dei dati relativi all’identità della persona (cognome, nome, data di nascita, nazionalità, sesso ecc.).

Al. 4

Un permesso uniforme per gli Stati Schengen viene già prodotto dal 12 dicembre 2008 secondo un modello speciale conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Tale permesso sarà utilizzato ancora per cinque anni al massimo dopo l'introduzione della carta di soggiorno biometrica, in particolare per i titolari di un permesso C.

13 Decisione C(2009) 3770 della Commissione del 20 maggio 2009 recante modifiche alle specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Non pubblicato nella GU.

14 Messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009, FF 2010 51