Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/71: Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa · 19 pagine
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L’UFM può esigere tale controllo motivandolo con l’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto di cui all’articolo 25 OEV15. Si propone che l’UFM scelga, tenendo conto dei luoghi di provenienza degli immigrati clandestini, le imprese di trasporto aereo e le società aeroportuali abilitate a eseguire tale lettura e sottoponga le sue proposte al Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) che poi decide.
Conformemente all’articolo 48 capoverso 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)16, il Consiglio federale può delegare determinate competenze ai Dipartimenti, in particolare quella di emanare norme di diritto.
Taluni criteri sono stabiliti al fine di consentire al DFGP di determinare quali imprese di trasporto aereo devono avere accesso alla lettura delle impronte digitali delle carte di soggiorno biometriche. Ciò al fine di tenere conto del rischio di migrazione illegale constatato per determinati voli o determinate provenienze (lett. a), nonché del numero di persone che non dispongono dei documenti di viaggio necessari, dei visti o dei titoli di soggiorno (lett. b). Tra tali casi figurano anche le situazioni in cui una persona è in possesso di un documento di viaggio autentico ma non destinatole. L'affidabilità dei documenti di viaggio e d'identità emessi da Stati non membri dell'UE/AELS deve parimenti figurare tra i criteri da valutare (lett. c). In determinati Stati capita che i documenti di viaggio vengano emanati dietro pagamento. Tali documenti hanno pertanto un valore tutto relativo e non sono atti a stabilire in maniera affidabile l'identità del titolare. Occorre infine tenere conto dei comportamenti fraudolenti o dei nuovi metodi necessitanti una lettura delle impronte digitali (lett. d).
Cpv. 2
Su proposta dell’UFM il Dipartimento determina i luoghi e la durata dei controlli.
Cpv. 3
L'UFM è inoltre autorizzato a comunicare i diritti di lettura delle impronte digitali agli Stati vincolati da uno degli accordi d'associazione a Schengen con cui il Consiglio federale ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 41a capoverso 2 LStr, alle autorità svizzere autorizzate per legge a procedere alla lettura delle impronte digitali nonché alle imprese e alle società designate dal Dipartimento in applicazione dell’articolo 72a capoverso 1 OASA.
Capitolo 5a Centro incaricato di produrre la carta di soggiorno biome-
trica
È stato creato un nuovo capitolo riguardante il centro incaricato di produrre la carta di soggiorno biometrica.
Art. 72b (nuovo) Prova della buona reputazione
L’articolo 72b disciplina in modo nuovo come si può esaminare la prova della buona reputazione del centro incaricato di produrre la carta di soggiorno biometrica. Tale disposizione si rifà alla normativa già prevista per il passaporto biometrico svizzero.
Cpv. 1
Il capoverso elenca i documenti che si possono richiedere alle persone fisiche o giuridiche.
15 Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204)