Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/71: Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa · 19 pagine

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2.2. Ordinanza SIMIC

Art. 15a (nuovo) Comunicazione dei dati biometrici

Cpv. 1

La comunicazione di dati è consentita soltanto in modo limitato analogamente a quanto previsto dal nuovo articolo 7a capoverso 5 della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA). Si tratta di comunicare i dati biometrici della carta di soggiorno (immagine del volto e impronte digitali) registrati nel SIMIC alle autorità incaricate d’identificare le vittime d’incidenti o catastrofi naturali. Il regolamento (CE) n. 380/2008 non prevede tale possibilità. Si tratta tuttavia di una situazione particolare rara in cui è giustificato trasmettere i dati biometrici.

A questo scopo l'UFM è autorizzato a consultare nel SIMIC i dati relativi a stranieri segnatamente in base ai cognomi e ai nomi delle persone.

Cpv. 2

Se la persona ricercata è registrata nel SIMIC, i suoi dati biometrici possono essere trasmessi tramite un canale sicuro alle autorità incaricate dell’identificazione delle persone.

Cpv. 3

Dopo aver eseguito il confronto, l’autorità incaricata dell’identificazione distrugge i dati.

Art. 18 cpv. 4 lett. g (nuova)

I dati biometrici destinati alla carta di soggiorno registrati nel SIMIC sono cancellati in occasione di ogni registrazione di dati biometrici nuovi o, al più tardi, cinque anni dopo la loro registrazione.

Il nuovo articolo 102a della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri statuisce che i dati biometrici necessari all’allestimento di una carta di soggiorno sono rilevati almeno ogni cinque anni. Pertanto il termine di cinque anni equivale anche al periodo massimo di conservazione dei dati biometrici. Quando il richiedente fa registrare nuovamente i propri dati biometrici (ad esempio perché è cambiata la sua fisionomia) prima della scadenza dei cinque anni, il termine viene ricalcolato a partire da quel momento. Dato che i dati biometrici destinati alla carta di soggiorno sono registrati nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), l’articolo 18 dell’ordinanza è stato completato in tal senso.

Allegato 1 dell’ordinanza SIMIC

Nell’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC occorre indicare chi ha accesso ai dati biometrici registrati nella carta di soggiorno biometrica. Soltanto le autorità cantonali di migrazione beneficeranno di tale accesso finalizzato al trattamento dei dati. Inoltre determinati collaboratori della sezione Informatica dell’UFM potranno accedere ai dati delle fotografie per trattarli. Va sottolineato che, grazie ai recenti sviluppi tecnologici, le autorità summenzionate potranno visionare le fotografie ma soltanto quando dovranno rinnovare una carta di soggiorno biometrica. Le impronte digitali invece non saranno visibili.

Nel quadro della creazione del sistema d'informazione destinato ai centri di registrazione e procedura e agli alloggi negli aeroporti (MIDES) è peraltro previsto di registrare la fotografia dei richiedenti l'asilo nel SIMIC. Nell'allegato 1 è già previsto un campo per la fotografia per il settore dell'asilo, sinora inattivo. Il progetto di lettura della fotografia non è ancora giunto a