Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/71: Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa · 19 pagine
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Pertanto il regolamento europeo summenzionato implica che tutti i cittadini degli Stati non membri dell’UE o dell’AELS che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, di principio non sono sottoposte al campo d’applicazione del regolamento e di conseguenza non ottengono un permesso di soggiorno biometrico. Tuttavia il nuovo articolo 5bis del regolamento statuisce che quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme per scopi diversi da quelli contemplati nel regolamento, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso di soggiorno di cui all’articolo 1 e che lo scopo sia indicato con chiarezza sulla carta. Tale articolo consente alla Svizzera di decidere liberamente se rilasciare una carta di soggiorno biometrica a determinate categorie di stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento. Per il momento la Svizzera non prevede tuttavia di ricorrere a questa possibilità.
Cpv. 1
Le autorità cantonali possono rilasciare delle carte di soggiorno non biometriche. L'UFM emanerà un'ordinanza amministrativa relativa alla forma di tali carte di soggiorno.
Lett. a
I cittadini europei e quelli di Stati terzi non membri dell’UE e dell’AELS che esercitano il loro diritto alla libera circolazione ottengono una carta di soggiorno non biometrica secondo le modalità descritte in precedenza.
Lett. b
Le carte di soggiorno rilasciate agli stranieri contemplati dall’articolo 71a capoverso 1 OASA che non ottengono un’autorizzazione di soggiorno in senso stretto sono anch’esse non biometriche.
L’UFM decide il formato della carta di soggiorno rilasciata alle persone summenzionate.
Cpv. 2
Per ragioni politiche non è opportuno sottoporre i titolari di carte di legittimazione del DFAE di cui all’articolo 71a capoverso 2 OASA all’obbligo di registrare i dati biometrici. Il DFAE e l’UFM ritengono che per queste persone sia necessario prevedere una carta di soggiorno non biometrica, anche se il regolamento (CE) n. 1030/2002 non contiene alcuna norma specifica in proposito.
Cpv. 3
La carta di soggiorno non biometrica si può eventualmente rilasciare sotto forma di carta senza elementi biometrici (lett. a). Si tratterebbe di una nuova carta che sarebbe rilasciata senza dati biometrici, ossia senza registrare le impronte digitali e l’immagine del volto su un microchip. Inoltre in alcuni casi è previsto il rilascio di una carta di soggiorno in forma cartacea (lett. b). Attualmente, salvo le carte di soggiorno emanate dalla Svizzera conformemente alle specifiche dell'UE, le carte di soggiorno sono rilasciate in forma cartacea.
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Art. 71c (nuovo) Carta di soggiorno biometrica
Il nuovo articolo 71c disciplina la nuova carta di soggiorno biometrica.