Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/71: Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa · 19 pagine
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nicare i dati personali (art. 104 cpv. 2 LStr). Tali modifiche di legge non comportano alcuna conseguenza per le ordinanze.
1.3 Adeguamenti delle ordinanze
È stato giudicato opportuno trasporre in tre ordinanze le basi legali descritte nel messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009.
a) Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Come prima cosa occorre adeguare l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)6.
Il capitolo 5 della versione vigente disciplina la carta di soggiorno. È necessario aggiornare il contenuto del capitolo, sancire in particolare che esiste una carta di soggiorno biometrica, disciplinarne il contenuto e precisare a chi viene rilasciata. Inoltre occorre definire le condizioni quadro della registrazione dei dati biometrici e del loro aggiornamento.
È comunque tuttora possibile rilasciare carte di soggiorno non biometriche in formato carta di credito o in forma cartacea per determinate categorie di persone, in particolare coloro che non devono sottoporsi a una procedura d’autorizzazione ai sensi dell’articolo 71 (nuovo) OASA.
A tale proposito è necessario fare una distinzione chiara fra le persone che devono sottoporsi a una procedura d’autorizzazione in vista di un soggiorno in Svizzera ai sensi della legge sugli stranieri (LStr) e dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e le persone che non ottengono alcun permesso di soggiorno, ad esempio perché sono contemplate dal settore dell’asilo. Di quest’ultima categoria fanno parte i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e coloro che beneficiano di una protezione provvisoria decisa dal Consiglio federale. L’articolo 71a (nuovo) OASA elenca tutti i permessi di soggiorno che non si ottengono mediante una procedura d’autorizzazione in senso stretto secondo l'articolo 41 capoverso 1 LStr.
b) Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinan-
za SIMIC
L’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SI-MIC)7 dev’essere adeguata disciplinando in particolare la durata di conservazione dei dati biometrici nel sistema. Inoltre è necessario regolamentare l’accesso a questi dati speciali.
c) Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emo-
lumenti LStr, OEmol-LStr )
L’ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri8 dev’essere anch’essa sottoposta a una revisione. Si tratta di riformulare l’ammontare degli emolumenti riscossi tenendo conto dell’introduzione dei dati biometrici.
Tuttavia se il Parlamento rinuncerà alla registrazione dei dati biometrici nel SIMIC, determinate disposizioni andranno stralciate. Si tratta degli articoli 71f, 87 capoverso 4 OASA, 15a e 18 capoverso 4 lett. g nonché dell'allegato 1 dell'Ordinanza SIMIC.