Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/71: Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 5 corrisponde sostanzialmente all'attuale capoverso 4. Come sinora, gli stranieri che possono appellarsi all’ALC o alla Convenzione AELS e che presentano un'«assicurazione di rilascio del permesso» (cpv. 1 lett. a) non sottostanno a emolumenti supplementari. In questi casi la competente autorità cantonale si astiene dal prelevare un emolumento supplementare, perché l'emolumento dell'assicurazione di rilascio del permesso copre già l'emolumento per l'autorizzazione nonché l'emolumento per l'allestimento.

Cpv. 6

Il capoverso 6 rinvia ora alle nuove lettere i e j del capoverso 1. Il tetto massimo dell’emolumento per le persone non coniugate minori di 18 anni che possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS permane a 12,50 franchi. Le persone non coniugate minori di 18 anni che non possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS sottostanno a un emolumento massimo di 25 franchi anziché 30 franchi come sinora.

Il tetto massimo dell'emolumento comprende unicamente l'emolumento per l'autorizzazione. L’emolumento per l'allestimento (10 o 22 franchi) e l'emolumento per la registrazione dei dati biometrici (20 franchi) sono prelevati separatamente.

Cpv. 7

Il capoverso 7 precisa che i capoversi 4-6 si applicano per analogia ai familiari stranieri di un cittadino svizzero per possono appellarsi all’articolo 42 capoverso 2 LStr. Tali stranieri beneficiano pertanto delle medesime agevolazioni degli stranieri che possono appellarsi all’ALC o alla Convenzione AELS.

Cpv. 8

Tale capoverso corrisponde di principio al vigente capoverso 5. Per i gruppi di più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capoversi 1, 4, 6 e 7. I capoversi 4, 6 e 7 sono applicabili per analogia alla fissazione dell'emolumento di gruppo per gli stranieri che possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS (cfr. cpv. 4 e 6) o per i familiari di un cittadino svizzero che invocano l'articolo 42 capoverso 2 LStr (cfr. cpv. 7); ciò equivale a dire che questi stranieri beneficiano di una riduzione dell'emolumento per l'autorizzazione di gruppo o ne sono esentati (cfr. cpv. 5).

L’emolumento per l’allestimento (cpv. 2) e quello per la registrazione dei dati biometrici (cpv. 3) invece si prelevano separatamente per ogni persona che non ne è esentata conformemente al capoverso 5 e che non abbia ottenuto una riduzione dell'emolumento per l'allestimento in virtù dei capoversi 4 e 7.

Cpv. 9

Tale capoverso corrisponde sostanzialmente al vigente capoverso 6.