Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/71: Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa · 19 pagine

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È prevista un’eccezione al principio sancito nel capoverso 1. Si tratta del caso in cui, nell’ambito di un soggiorno soggetto a permesso obbligatorio, è rilasciato un permesso d’entrata per esercitare un’attività lucrativa per un periodo non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di dodici mesi. In applicazione dell'articolo 14 LStr, il Consiglio federale può prevedere disposizioni più favorevoli concernenti l'obbligo di ottenere un permesso o di notificare il proprio arrivo. È quanto fa il Consiglio federale all'articolo 12 capoverso 1 OASA, secondo cui lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di dodici mesi non deve notificarsi. Queste persone ottengono un permesso prima di entrare in Svizzera. È rilasciato loro un visto D con la menzione «vale quale titolo di soggiorno» se la persona effettua un unico soggiorno di durata superiore a tre mesi ma di al massimo quattro mesi.

Non vi è pertanto procedura del permesso dopo l'entrata in Svizzera. I Cantoni non consegnano una carta di soggiorno oltre al visto già rilasciato. Questa prassi è già stata notificata a Bruxelles prima dell'entrata in vigore degli accordi d'associazione nel dicembre 2008.

Dal 5 aprile 2010 i titolari del visto D godono peraltro della medesima libertà di circolazione nello spazio Schengen di cui beneficiano i titolari della carta di soggiorno. Si rinuncia pertanto a emanare una carta di soggiorno per tali persone dal gennaio 2011.

Tale deroga non concerne tuttavia gli artisti e artisti di cabaret sottostanti all'obbligo di notificarsi.

Cpv. 3

Gli artisti di cabaret e gli altri artisti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA (musica, letteratura, arti plastiche) ricevono un attestato di lavoro e, se la durata dell'ingaggio è superiore a tre mesi, una carta di soggiorno.

Gli artisti di cabaret vengono in Svizzera per una durata tra quattro e otto mesi sull'arco di 12 mesi, mentre gli altri artisti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA (musica, letteratura, arti plastiche) vengono in Svizzera per al massimo otto mesi nell'arco di 12 mesi. Si tratta qui di un tipo particolare di permesso di soggiorno di breve durata (permesso L). Gli artisti di cabaret e gli altri artisti devono notificarsi sin dall'arrivo in Svizzera, diversamente da quanto accade per i titolari del permesso di soggiorno di breve durata di cui al capoverso 2.

Non sono possibili deroghe ai sensi dell'articolo 14 LStr. Queste persone ottengono pertanto una carta di soggiorno biometrica (cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS). I titolari sono tenuti a notificarsi sin dall'arrivo nonché in occasione di ogni cambiamento di Cantone o di datore di lavoro. I Cantoni consegnano agli interessati un attestato di lavoro. La validità della carta di soggiorno biometrica per artisti di cabaret e altri artisti non supera quella del soggiorno autorizzato e comporta al massimo otto mesi. Tale carta deve contenere un riferimento all'attestato di lavoro.

Questa disciplina specifica non è applicabile agli artisti di cabaret cittadini dell'UE/AELS o che usufruiscono del loro diritto alla libera circolazione. Queste persone ottengono infatti un permesso L non biometrico.

Cpv. 3 e 4 vigenti abrogati

Il capoverso 3 dell’articolo 71 OASA è stato trasferito nella legge formale (art. 41 cpv. 6 LStr). Pertanto occorre stralciarlo dall’ordinanza. Il vigente capoverso 4 diventa invece il nuovo articolo 71g OASA.

Art. 71a (nuovo) Altri permessi di soggiorno

L’articolo 71a è nuovo ed elenca gli altri permessi di soggiorno che non sono rilasciati in seguito a una procedura d’autorizzazione in senso stretto e che non attestano il diritto di sog-