Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/71: Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa · 19 pagine

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giorno ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 LStr. Questi permessi di soggiorno non devono pertanto essere biometrici.

Cpv. 1

Nel capoverso sono elencate tutte le persone che possono ottenere un permesso di soggiorno dai Cantoni conformemente alle direttive dell’UFM.

Lett. a

La lettera a distingue fra il normale permesso di soggiorno e il documento rilasciato ai frontalieri, ossia alle persone domiciliate in uno Stato limitrofo della Svizzera che durante la settimana vengono a lavorare nella zona frontaliera. In verità non si tratta di un permesso che attesta il diritto di soggiorno in senso stretto ma piuttosto di un documento che autorizza la persona interessata a venire a lavorare in Svizzera. Questa categoria di persone non è contemplata dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Lett. b

Le persone menzionate in questa lettera non vengono sottoposte a una procedura d’autorizzazione ai sensi dell’articolo 71 capoverso 1 OASA. Si tratta, infatti, di richiedenti l’asilo che possono rimanere in Svizzera per il periodo della procedura d’asilo. Essi sono peraltro espressamente esclusi dal campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002, come statuito dall’articolo 1 paragrafo 2 lettera a.

Lett. c

La maggior parte delle persone ammesse provvisoriamente sono richiedenti l’asilo la cui domanda è stata respinta e il cui allontanamento non è stato eseguito. L’ammissione provvisoria è una misura temporanea che subentra all’allontanamento e che non equivale a un permesso di soggiorno. L’articolo 41 capoverso 2 LStr spiega espressamente la natura di tale permesso.

Inoltre, se una persona è ammessa provvisoriamente, si applica il principio del carattere esclusivo della procedura d’asilo di cui all’articolo 14 capoverso 1 LAsi. Questo significa che la persone interessata non può presentare una domanda per il rilascio di un permesso di dimora. L’eccezione sancita dal regolamento (CE) n. 1030/2002 in merito ai richiedenti l’asilo si applica pertanto per analogia alle persone ammesse provvisoriamente. È anche vero che alcune persone sono ammesse provvisoriamente per decisione dell'UFM su domanda dei Cantoni quando un rimpatrio è illecito, non è ragionevolmente esigibile o è impossibile, benché non abbiano presentato una domanda d’asilo. Tuttavia non è sensato rilasciare un permesso di soggiorno a un numero così ridotto di persone, tanto più che il soggiorno attestato dal documento emanato non rientra nella cornice di una procedura di rilascio del permesso in senso stretto.

Del resto l’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)9 dimostra che tale statuto speciale non costituisce un diritto di soggiorno, dato che le persone interessate non possono viaggiare liberamente all’interno dello spazio Schengen con il loro passaporto e il loro permesso F. Sono infatti tenute a richiedere un’autorizzazione per un nuovo ingresso in Svizzera rilasciata dall’UFM (art. 4 cpv. e art. 8 cpv. 4 ODV). Inoltre una persona ammessa provvisoriamente che si reca in un altro Paese europeo deve, se cittadina di uno Stato sottostante a un pertinente obbligo, richiedere un visto. Nessuno fra coloro che

9 RS 143.5