Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_Pr_13-16
Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 18 pagine
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2I committenti si impegnano a versare le loro quote, fatta salva l'approvazione dei propri preventivi.
3I contributi della Confederazione sono accordati a condizione che il relativo Cantone assicuri, con una dichiarazione giuridicamente valida, il pagamento degli importi previsti per ogni anno e tipo di contributo.
4I contributi citati comprendono anche il rincaro, che non deve essere indicato
separatamente. Gli importi relativi alle indennità comprendono anche le riduzioni della deduzione dell'imposta precedente concernenti l'IVA.
5Se dagli attestati semestrali sulla provenienza e l’utilizzazione dei mezzi risulta che gli obblighi di pagamento sono nettamente inferiori ai mezzi ricevuti, i committenti possono rinegoziare le rate rimanenti una sola volta e non prima del 2015.
Art. 17 Pagamento dei contributi
1Le indennità previste nella presente Convenzione a norma dell'articolo 49 Lferr per
l’esercizio e gli ammortamenti sono versate ogni anno in quattro rate uguali, a metà febbraio, metà maggio, metà agosto e metà novembre.
2Di regola, i mutui necessari a norma dell'articolo 56 Lferr sono versati ogni anno in giugno (40 %), in ottobre (35 %) e alla fine di dicembre (25 %).
3L’impresa può richiedere che le rate di mutuo vengano versate anticipatamente se è in grado di dimostrare che gli obblighi di pagamento superano la liquidità disponibile.
Sezione 5: Gestione dei mezzi
Art. 18 Gestione dei mezzi d'investimento
L'impresa gestisce i mezzi d'investimento (mezzi per gli ammortamenti, mutui e contributi di terzi) del settore dell'infrastruttura separatamente dagli altri mezzi dell'impresa. A tale scopo istituisce un apposito conto bancario (conto d'investimento) [oppure indicare un'altra
soluzione opportuna]. Gli interessi cumulati, anche derivanti da un finanziamento intermedio concesso a titolo temporaneo di altri settori nonché in caso di impiego dei mezzi per impianti che non sono oggetto dell’accesso alla rete secondo l’articolo 62 capoverso 2 Lferr, vanno allibrati come ricavi del settore dell'infrastruttura. Se un’impresa non soddisfa i criteri
summenzionati, per i mezzi d’investimento del settore dell’infrastruttura deve essere tenuto un apposito conto bancario.
Art. 19 Contributi di terzi
L'impresa si assicura che le quote di terzi dei finanziamenti previste per legge vengano richieste. I relativi documenti di prova vanno presentati all’atto dell’approvazione annuale dei conti. L’impresa presenta ai committenti, entro la fine del 2012, un piano dal quale risulta in quali casi vengono richiesti contributi di terzi o di altre fonti, con le relative basi giuridiche.
Convenzione sulle prestazioni [XXX AG/SA] 2013–2016 Pagina 11 di 18