Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_Pr_13-16
Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 18 pagine
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- 2016 CHF [xxx] mio.
[adeguare a seconda dell'impresa o cancellare se superfluo]
Art. 22 Garanzia del mutuo
1L'impresa si impegna a notificare previamente all'UFT, con copia ai Cantoni, ogni tipo di passaggio di proprietà di impianti (di valore superiore a CHF 100°000), in particolare quelli realizzati o acquistati con fondi pubblici. L'UFT definisce insieme ai Cantoni il procedimento da adottare.
2In caso di cambio di destinazione, alienazione o passaggio di proprietà di un oggetto finanziato con contributi di cui agli articoli 49 e 56 Lferr, si applica l'articolo 29 della LSu.
3Nel caso in cui il diritto della Confederazione sia modificato, le modifiche si applicano ai mutui a partire dall'entrata in vigore della modifica.
Art. 23 Bando pubblico e aggiudicazione
1L'impresa si impegna ad aggiudicare i mandati concernenti gli investimenti finanziati con i fondi di cui agli articoli 49 e 56 Lferr secondo i principi dell'economia di mercato.
[Variante 1] Poiché la Confederazione è azionista maggioritario di [XXX AG/SA], nella procedura di pubblicazione del bando si applicano in linea di principio la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) come pure il relativo sistema di rimedi giuridici e di ricorso alle autorità competenti (Tribunale amministrativo federale, Tribunale federale).
[Variante 2] Poiché la Confederazione non è azionista maggioritario, nella procedura di pubblicazione del bando si applicano in linea di principio il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP).
Sezione 6: Controlling
Art. 24 Controlling del finanziamento dell'infrastruttura
1Il controlling del finanziamento infrastrutturale della Confederazione, retto dagli articoli 13 e 22 OCFIF, contribuisce a realizzare un investimento efficace ed efficiente dei mezzi stanziati a favore dell’infrastruttura.
2L'impresa è responsabile delle decisioni operative e delle misure da adottare per il
conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione come pure della vigilanza sui progetti d'investimento per quanto concerne l'avanzamento dei lavori, le finanze e le
scadenze.
3L'impresa assicura che la pianificazione degli investimenti sia sempre aggiornata (principio della pianificazione continua).
4L'impresa fornisce ai committenti un resoconto sullo stadio di raggiungimento degli obiettivi stabiliti e sull'avanzamento dei progetti di cui al capoverso 2 secondo le modalità seguenti:
a. nel corso di colloqui periodici;
Convenzione sulle prestazioni [XXX AG/SA] 2013–2016 Pagina 13 di 18