Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_Pr_13-16
Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 18 pagine
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3Per quanto concerne la delimitazione dettagliata dell'infrastruttura è determinante l'articolo 12.
Sezione 2: Obiettivi qualitativi e quantitativi [= art. 20 lett. b OCFIF]
Art. 5 Garanzia di un alto livello di sicurezza
1L'impresa adegua costantemente il livello di sicurezza dei propri impianti all'evoluzione delle norme tecniche e delle prescrizioni sulla sicurezza vigenti in ambito ferroviario come pure all’intero potenziale di rischio che comporta l'esercizio di un'infrastruttura ferroviaria moderna. Nel caso di un’eventuale scelta tra varianti essa sceglie quella finanziariamente ed economicamente più vantaggiosa.
2Il programma di risanamento dei passaggi a livello va concluso in modo che alla fine del 2014 (entro il termine previsto dalla legge) tutti i passaggi a livello siano conformi alle norme di legge. La mancanza di conferme di finanziamenti di terzi non deve portare al mancato rispetto di questa scadenza. Eventuali quote di finanziamento di terzi devono essere
all’occorrenza anticipati, regolamentati successivamente e certificati nei conti annuali
secondo l’articolo 24 capoverso 4.
3L’impresa prende atto che sulle tratte con passaggi a livello che non soddisfano le
prescrizioni di cui all’articolo 37 segg. dell'Oferr, l’UFT adotterà sanzioni a partire dal 2015 (ad esempio la riduzione della velocità di marcia).
4L’impresa adegua il sistema di gestione della sicurezza alle norme contenute nella direttiva sulla sicurezza dell’UE in modo che queste siano pienamente rispettate.
5L'impresa stabilisce le sue priorità in modo da garantire, considerando i limiti della
sostenibilità finanziaria, un alto livello di sicurezza, in particolare:
a. un’elevata protezione contro le collisioni di treni e i deragliamenti;
b. l'adeguamento del livello di sicurezza nelle gallerie ferroviarie alle norme tecniche
riconosciute e allo stato della tecnica richiesto dall’UFT nel quadro dei programmi per il mantenimento della qualità;
c. l'aumento della sicurezza nelle aree di accesso e di attesa dei marciapiedi nell'ambito di
nuove costruzioni e ristrutturazioni;
d. un’elevata sicurezza del personale.
Art. 6 Garanzia dell’efficienza della rete
Con misure adeguate l'impresa garantisce, nel rispetto dell’economicità, la massima
efficienza della rete e degli impianti. In tal modo contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi parziali:
a. coinvolgere senza discriminazioni le imprese di trasporto ferroviario (ITF) che circolano
regolarmente sulla rete dell'impresa nei processi di pianificazione per il dimensionamento degli impianti;
b. garantire l’elevata disponibilità degli impianti e la massima stabilità possibile dell’esercizio;
Convenzione sulle prestazioni [XXX AG/SA] 2013–2016 Pagina 5 di 18