Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_Pr_13-16

Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 18 pagine

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b. con un rapporto intermedio [forma flessibile; se necessario, adeguare il testo] relativo al periodo fino al 30 giugno, da consegnare entro il 31 agosto dell'anno in corso e

c. con un rapporto annuale relativo al periodo fino al 31 dicembre, da consegnare entro il 15 marzo dell'anno successivo, che informa sui progetti conclusi nell'anno

considerato.

[Ev. nota sulla pubblicazione dei rapporti/risultati secondo l'art. 22 cpv. 3 OCFIF]

5Le differenze sostanziali rispetto alla pianificazione originaria del finanziamento vanno documentate e motivate, indicando le relative misure di compensazione. Il fatto che

un'evoluzione negativa dei costi (costi supplementari) sia stata resa nota nel rapporto intermedio non implica automaticamente che questa sia accettata dai committenti. Se constata che i crediti non possono essere assicurati e se ritiene insufficienti le misure adottate, l'UFT prende subito contatto con l'impresa e con i Cantoni e dispone le misure necessarie.

6L'impresa mette a disposizione dell’UFT tutte le informazioni basilari necessarie a

quest’ultimo per eseguire un efficace controlling del finanziamento dell'infrastruttura. In un rapporto annuo sullo stato della rete, redatto in base alle esigenze dell’UFT, fornisce

informazioni approfondite sullo stato degli impianti dell’infrastruttura.

7L'UFT comunica per scritto all'impresa e ai Cantoni il risultato dell'esame dei rapporti annuali.

Art. 25 Procedura in caso di scostamento dagli obiettivi

In caso di scostamenti dagli obiettivi, l’UFT può disporre sanzioni organizzative o finanziarie basandosi sull’articolo 22 capoverso 4 OCFIF.

Art. 26 Documenti rilevanti

1Oltre a quanto disposto nell'articolo 24, l'impresa mette a disposizione dell’UFT tutti i documenti rilevanti per il controlling della presente Convenzione.

2Le basi di pianificazione necessarie all’elaborazione della presente Convenzione devono essere conservate per 10 anni.

Art. 27 Presentazione dei conti

La contabilizzazione di tutti i contributi avviene in base alle disposizioni dell'OCIC.

Sezione 7: Stipula, modifiche, entrata in vigore, validità

Art. 28 Stipula della Convenzione

1La Convenzione è considerata stipulata alla data in cui è apposta l'ultima firma.

2In mancanza dell'assicurazione di pagamento da parte del Cantone, il diritto ai

corrispondenti fondi federali decade e i pagamenti parziali già effettuati devono essere restituiti entro il termine di un mese.

Convenzione sulle prestazioni [XXX AG/SA] 2013–2016 Pagina 14 di 18