Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_Pr_13-16

Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 18 pagine

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Art. 20 Impiego dei fondi

1L'impresa garantisce ai committenti che i fondi concessi con la presente Convenzione sono impiegati esclusivamente per finanziare costi e investimenti imputabili all'infrastruttura beneficiaria di indennità. In caso di dubbi sulla delimitazione, la decisione spetta all'UFT.

2L'impiego dei mutui è ammesso solo per gli investimenti attivabili, IVA esclusa.

3Le quote dell'IVA sono applicate in base alla normativa vigente. I contributi di esercizio e le indennità per ammortamenti, compresi quelli diretti, sono considerati alla stregua di sussidi sottoposti alla riduzione forfetaria dell'imposta precedente.

3L’utilizzo di mezzi per l’infrastruttura in impianti che non sono oggetto dell’accesso alla rete secondo l’articolo 62 capoverso 2 Lferr può avvenire unicamente nella misura in cui i mezzi per gli ammortamenti non sono necessari per altri scopi, in particolare per garantire la sicurezza degli impianti ferroviari, di cui l'impresa è responsabile. I mezzi sono remunerati secondo l’articolo 15 capoverso x OITRV, ossia attualmente al [ancora da aggiornare:

1.48%]. La documentazione attestante la redditività di questi investimenti va presentata annualmente sulla base dei costi integrali ai sensi dell’articolo 64 capoverso 2 Lferr ed eventuali costi non coperti devono essere imputati in via prioritaria ad altre attività secondarie o, eventualmente, al settore dei trasporti.

Art. 21 Rimborso dei mutui

1L'UFT stabilisce se e in quale misura i mutui rimborsabili condizionalmente concessi dalla Confederazione devono essere rimborsati utilizzando fondi non reinvestiti provenienti dagli ammortamenti o impiegando eccedenze d'esercizio. L'Ufficio può inoltre stabilire in qualsiasi momento, fatte salve le necessarie decisioni da parte dell'Assemblea generale dell'impresa, che la quota federale dei mutui condizionalmente rimborsabili sia convertita in capitale proprio indipendentemente dalla quota cantonale.

2I Cantoni decidono in merito al rimborso o alla conversione della quota cantonale dei mutui condizionalmente rimborsabili.

3Di regola, per il rimborso dei mutui devono essere impiegati fondi di ammortamento non reinvestiti (art. 49 cpv. 4 Lferr), a meno che nel piano a medio termine non sia previsto un altro impiego di tali fondi. Se la riserva di liquidità supera l'importo normalmente disponibile, occorre impiegare altri fondi liquidi eccedenti per il rimborso. A questo proposito va

considerato il fabbisogno di liquidità per gli anni a venire.

4La quota da rimborsare ai singoli committenti è calcolata in base all'importo totale ancora dovuto alla fine dell'anno precedente dei mutui condizionalmente rimborsabili concessi all'impresa.

5Sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 23 - 32 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu).

6In base alle disposizioni di cui sopra, l'impresa esegue i seguenti rimborsi di mutui:

- 2013 CHF [xxx] mio.

- 2014 CHF [xxx] mio.

- 2015 CHF [xxx] mio.

Convenzione sulle prestazioni [XXX AG/SA] 2013–2016 Pagina 12 di 18