Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_Pr_13-16

Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 18 pagine

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In caso di contraddizioni tra singole disposizioni della presente Convenzione, compresi gli allegati di cui all'articolo 32, e il contenuto dell'offerta di cui al capoverso 2, si applicano le disposizioni della Convenzione.

Art. 2 Basi legali

Le principali basi legali applicabili sono:

a. la legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) e, in via

sussidiaria, la legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) come pure il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220);

b. l'ordinanza del 4 novembre 2009 sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura

ferroviaria (OCFIF; RS 742.120);

c. l'ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e

agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC; RS 742.101.2);

d. l'ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS

742.122);

e. le disposizioni d'esecuzione del 7 giugno 1999 dell'ordinanza concernente l’accesso alla

rete ferroviaria (DE-OARF; RS 742.122.4);

f. la legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi;

LSu; RS 616.1);

g. la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1);

h. l’ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11);

i. il concordato intercantonale del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001 sugli appalti pubblici

(CIAP);

j. l’ordinanza del DATEC del 18 gennaio 2011 sulla contabilità delle imprese concessionarie

(OCIC; RS 742.221);

k. la legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei

disabili (legge sui disabili, LDis; RS 151.3);

l. l’ordinanza del 12 novembre 2003 concernente la concezione di una rete di trasporti

pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis; RS 151.34);

m. l’ordinanza del DATEC del 22 maggio 2006 concernente i requisiti tecnici per una rete di

trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis; RS 151.342);

n. l’ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Oferr; RS

742.141.1).

Art. 3 Condizioni quadro

Le condizioni quadro essenziali per la determinazione delle reciproche prestazioni sono:

Convenzione sulle prestazioni [XXX AG/SA] 2013–2016 Pagina 3 di 18