Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_Pr_13-16

Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 18 pagine

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c. pubblicazione dell'orario ufficiale per l’insieme dei trasporti pubblici e raccolta comune

degli orari ferroviari a disposizione del pubblico;

d. pianificazione delle capacità a medio e a lungo termine sulla rete a scartamento normale

(compresi i progetti cui sono destinati finanziamenti speciali);

e. gestione di una piattaforma centrale per l’informazione ai clienti;

f. fornitura, in veste di capofila di sistema, delle prestazioni per l’introduzione del sistema

ETCS sulla rete a scartamento normale;

g. messa a disposizione e offerta dei servizi della rete GSM-R, in veste di capofila di

sistema, sull’intera rete ferroviaria svizzera;

h. realizzazione, esercizio e mantenimento delle sottocentrali e dei convertitori di frequenza

necessari per l’approvvigionamento di corrente di trazione sulla rete a scartamento

normale;

i. responsabilità della pianificazione della rete a livello nazionale nonché della realizzazione,

dell’esercizio e della manutenzione dell’approvvigionamento di corrente di trazione 132 kV/16.7 Hz sulla rete a scartamento normale.

Sezione 4: Assegnazione delle quote annuali [= art. 20 lett. d OCFIF]

Art. 13 Contributi d'esercizio

Per gli anni 2013–2016 i committenti accordano all'impresa i contributi d'esercizio fissati nell'articolo 16 (indennità per l’esercizio del settore Infrastruttura).

Art. 14 Fondi d'investimento

1Per gli anni 2013–2016 i committenti accordano all'impresa i contributi fissati nell'articolo 16 per l'indennizzo degli ammortamenti, compresi gli ammortamenti diretti come pure i mutui infruttiferi, rimborsabili condizionalmente, stabiliti nello stesso articolo.

2La differenza tra gli ammortamenti previsti e quelli effettivi origina, assieme alla differenza tra i costi d'esercizio previsti e quelli effettivi, un utile o una perdita per il settore in cui vanno contabilizzati a norma dell'articolo 67 Lferr. A prescindere da ciò, l'intera liquidità derivante dall'indennità di ammortamento deve essere impiegata per investimenti nell'infrastruttura.

Art. 15 Impiego dei fondi d'investimento

1I fondi d’investimento servono innanzitutto a mantenere l’infrastruttura dell'impresa in buono stato e ad adeguarla alle esigenze del traffico e ai progressi della tecnica. I committenti finanziano congiuntamente, con l'aggiunta di contributi di terzi, gli investimenti delle imprese di trasporto concessionarie per gli anni 2013–2016 al fine di migliorare la sicurezza, la

redditività e la capacità di trasporto e di garantire così a lungo termine l'esercizio delle

relative reti.

2I contributi accordati dai committenti si fondano sulle scadenze e sui dati finanziari indicati nel piano a medio termine quadriennale e sull'elenco degli investimenti di massima priorità dell'impresa. [Variante] Ai seguenti progetti, per i quali non esiste ancora un progetto di

Convenzione sulle prestazioni [XXX AG/SA] 2013–2016 Pagina 9 di 18