Progetto_Convenzione_sulle_ prestazioni_Pr_13-16
Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 18 pagine
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4[Concerne solo …] L'impresa mantiene gli impianti di carico e scarico esistenti il 1° gennaio 2013 per il trasbordo delle merci. La loro chiusura è possibile soltanto se presumibilmente non saranno utilizzati per un periodo prolungato o se il loro mantenimento risulta molto antieconomico. I committenti devono essere previamente informati delle chiusure previste.
5Su mandato di terzi, l'impresa può gestire ulteriori tratte. L’indennità per l’esercizio di tali tratte non è oggetto della presente Convenzione.
Art. 12 Delimitazione delle prestazioni ordinate
1Nell'ambito della presente Convenzione, le seguenti prestazioni non devono essere fonte, né direttamente né indirettamente, di costi non coperti per il settore dell'infrastruttura
dell'impresa:
a. distribuzione di titoli di viaggio;
b. costruzione, esercizio e manutenzione di impianti per la produzione di corrente;
c. costruzione, esercizio e manutenzione di impianti per l’approvvigionamento di acqua ed
energia a 50 Hz, se eccedono il proprio fabbisogno;
d. investimenti nonché manutenzione ed esercizio di impianti di informazione per la clientela
relativi all'infrastruttura che superano gli standard da elaborare con i committenti e che non concernono la piattaforma centrale d’informazione di cui al capoverso 2 lettera e;
e. costruzione ed esercizio di terminali del traffico combinato [un finanziamento in virtù della
presente Convenzione è possibile nella misura in cui non è stato concordato alcun
sostegno finanziario secondo l'ordinanza del 4 novembre 2009 sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTMe; RS 740.12)];
f. costruzione ed esercizio di binari di raccordo [un finanziamento in virtù della presente
Convenzione è possibile nella misura in cui non è stato concordato nessun sostegno finanziario secondo l'ordinanza del 26 febbraio 1992 sui binari di raccordo (OBR; RS 742.141.51) e l'impianto è aperto all'accesso alla rete];
g. prestazioni di servizio (secondo l’art. 23 OARF) per le ITF;
h. assunzione parziale di compiti (costi) che non sono correlati al settore dell’infrastruttura;
i. finanziamenti preliminari di investimenti.
2Conformemente alla convenzione sulle prestazioni stipulata con le FFS, la Confederazione ordina a FFS Infrastruttura le prestazioni ulteriori per tutta l'infrastruttura ferroviaria svizzera elencate qui di seguito. Tali prestazioni non devono essere fornite da altre imprese; in caso contrario, non sono rimborsate dai committenti. Le FFS fatturano soltanto i costi direttamente generati. L'UFT fa in modo che le seguenti prestazioni siano fornite senza alcuna
discriminazione:
a. orario annuale relativo alle tratte gestite dal servizio di assegnazione delle tracce;
b. predisposizione e sviluppo degli strumenti di pianificazione (NeTS) per l’elaborazione
dell’orario;
Convenzione sulle prestazioni [XXX AG/SA] 2013–2016 Pagina 8 di 18