Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 9 pagine

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• in determinati casi, il fabbricante deve far effettuare un esame del tipo di cui all’articolo 12 (p. es.

se non esistono norme tecniche di cui all’allegato 4).

Capoverso 2: il giocattolo deve essere sottoposto a un esame del tipo in combinazione con la procedura di verifica della conformità (allegato II modulo C della decisione n. 768/2008/CE) nei seguenti casi:

- se non esistono norme tecniche applicabili tra quelle elencate nell’allegato 4;

- se tali norme esistono, ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;

- se tali norme o alcune di esse sono state pubblicate con una limitazione applicabile al giocattolo in

questione;

- se il fabbricante ritiene che la natura, la forma, la costruzione o la destinazione del giocattolo ri-

chiedono una verifica da parte di terzi. Quest’ultimo caso rappresenta una novità, siccome il diritto vigente non contemplava tale possibilità. Nell’ambito del nuovo diritto, per il fabbricante vige tale obbligo se ritiene che il giocattolo richieda una verifica da parte di terzi.

L’esame del tipo va effettuato mediante la procedura prevista all’articolo 12.

Capoverso 3: in tutti gli altri casi, diversi da quelli menzionati al capoverso 2, può essere applicata la

6 procedura di controllo interno della produzione (allegato II modulo A della decisione n. 768/2008/CE ).

Articolo 12

L’esame del tipo deve essere effettuato secondo la procedura prevista nell’allegato II modulo B della decisione n. 768/2008/CE.

Capoversi 1 e 2: la richiesta dell’esame del tipo deve essere presentata conformemente alla procedura prevista al numero 3 del modulo B della decisione citata sopra. L’esame del tipo stesso è effettuato secondo il numero 2 secondo trattino del modulo B.

Capoverso 3: l’organismo di valutazione della conformità deve controllare la valutazione della sicurezza effettuata dal fabbricante conformemente all’articolo 9, se necessario assieme al fabbricante.

Il capoverso 4 stabilisce i requisiti linguistici per la documentazione tecnica e la corrispondenza relativa all’esame del tipo: la documentazione e la corrispondenza devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Se l’organismo accetta un’altra lingua, la documentazione tecnica può anche essere redatta in questa lingua.

Articolo 13

Capoverso 1: il certificato di esame del tipo deve essere rilasciato secondo la procedura di cui

all’allegato II modulo B numero 3 della decisione n. 768/2008/CE. Il certificato deve includere un rimando alla presente ordinanza o alla direttiva 2009/48/CE (lettera a).

Le dimensioni (lettera b) si riferiscono all’intero giocattolo e non alle sue singole parti. È così creata la possibilità di distinguere un determinato giocattolo all’interno di un assortimento di giocattoli dello stesso genere, ma di dimensioni differenti. Tenendo conto delle dimensioni del giocattolo, l’indicazione «orso marrone con dettagli ricamati, alto 45 cm» sarebbe ad esempio sufficiente per distinguere questo oggetto da un modello alto 25 cm o uno alto 35 cm in un assortimento (famiglia) di giocattoli. Per i kit di montaggio non bisogna riferirsi alle singole parti del kit né indicare le dimensioni generali del giocattolo composto partendo da esso.

Il certificato di esame del tipo deve inoltre contenere un elenco delle prove effettuate con un rimando ai rapporti di prova corrispondenti (lettera c).

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Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.