Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 9 pagine
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segmento del mercato europeo e i fabbricanti (dell’Estremo Oriente) non fabbricano imballaggi speciali, senza il marchio CE, per la Svizzera.
I fabbricanti, gli importatori e i distributori svizzeri nonché altri ambienti interessati sono pre-
gati di segnalare se il previsto obbligo di apporre il marchio CE e verificarne la presenza possa costituire un problema.
Articolo 6
Capoverso 1: i giocattoli devono essere muniti di un numero del tipo, numero di lotto, numero di serie, numero di modello o di un altro elemento che consenta di identificarli (in particolare ai fini della rintracciabilità).
Di norma, il numero d’identificazione deve essere apposto sul giocattolo. In casi eccezionali può tuttavia essere separato dal giocattolo, qualora risulti impossibile rispettare questa regola. Ciò è giustificato se l’apposizione sul giocattolo non è esigibile tecnicamente o economicamente. In questi casi, il numero d’identificazione deve essere riportato sull’imballaggio (se disponibile) o nella documentazione allegata. il numero d’identificazione del giocattolo non può essere omesso né essere riportato sull’imballaggio o nella documentazione allegata per motivi puramente estetici.
Da questa disposizione scaturisce che se il giocattolo non ha alcun imballaggio e se a esso non è allegata alcuna documentazione il numero d’identificazione deve figurare sul giocattolo stesso.
Il fabbricante è libero di decidere quale elemento intende utilizzare come numero d’identificazione del giocattolo, a condizione che la rintracciabilità sia garantita. Il numero d’identificazione è un codice univoco del giocattolo, che deve coincidere con il codice utilizzato nella dichiarazione di conformità.
Capoversi 2-4: spetta al fabbricante apporre il marchio d’identificazione. L’importatore e il distributore devono verificare se è disponibile il marchio d’identificazione.
Articolo 7
Capoversi 1 e 2: il fabbricante e l’importatore indicano il proprio nome e indirizzo sul giocattolo stesso oppure, qualora ciò risulti impossibile, sull’imballaggio o sulla documentazione allegata al giocattolo. Nell’indirizzo deve essere indicata una centrale presso la quale sia possibile contattare il fabbricante. Il fabbricante è tenuto a indicare questo indirizzo di contatto sul giocattolo. Non deve trattarsi necessariamente dell’indirizzo a cui ha effettivamente sede il fabbricante. Nessuna parte delle presenti disposizioni impedisce al fabbricante di indicare altri indirizzi, a condizione che risulti chiaramente qual è la centrale di contatto. Anche se riporta ad esempio un elenco di dieci indirizzi nazionali di contatto, il fabbricante deve designare la centrale di contatto.
Di norma i siti web contengono informazioni supplementari sul giocattolo, ma non sono sufficienti quale indirizzo. L’indirizzo è costituito da una via e un numero civico o una casella postale nonché un numero postale di avviamento e un luogo.
La formulazione «qualora ciò risulti impossibile» va intesa in relazione alle situazioni in cui la grandezza, la forma, la natura o altre caratteristiche essenziali del giocattolo rendono difficilmente leggibile o tecnicamente difficile l’indicazione del nome e dell’indirizzo sul giocattolo stesso.
Capoversi 3 e 4:
- l‘importatore deve verificare la presenza del nome e dell’indirizzo del fabbricante,
- il distributore deve verificare la presenza del nome e dell’indirizzo del fabbricante e
dell’importatore.
Articolo 8 / allegato 4
La presunzione di conformità scaturisce dal rispetto delle norme tecniche (armonizzate) elencate nell’allegato 4. Le autorità esecutive e il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore possono partire dal presupposto che i giocattoli conformi a queste norme soddisfano i requisiti generali e particolari di sicurezza.