Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 9 pagine
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Commento alle singole modifiche
Articolo 1 capoverso 1
Il campo d’applicazione corrisponde materialmente a quello del diritto vigente, è semplicemente stato precisato o riformulato. L’ordinanza si applica ai giocattoli conformemente alla definizione dell’articolo
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43 capoverso 1 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) . La definizione di giocattolo è materialmente identica a quella del diritto europeo.
Articolo 1 capoverso 2 / allegato 1
All’articolo 1 capoverso 2 lettera a e nell’allegato 1 sono menzionati gli oggetti a cui non si applica l’ordinanza sui giocattoli.
La cifra I dell’allegato 1 enumera gli oggetti non considerati giocattoli; essa è identica all’allegato I della direttiva giocattoli.
La cifra II dell’allegato 1 enumera i giocattoli a cui non è applicabile l’ordinanza; essa è identica
all’articolo 2 capoverso 2 della direttiva giocattoli.
L’articolo 1 capoverso 2 lettera b stabilisce che l’ordinanza non è applicabile ai giocattoli usati. Il testo
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corrisponde all’articolo 1 capoverso 4 lettera b della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro).
Articolo 2
Questo articolo disciplina le condizioni a cui l’importatore o il distributore sono considerati fabbricanti. Può succedere che un importatore o un distributore acquisti giocattoli da un fabbricante o da un altro importatore e li modifichi, intervenendo ad esempio sui colori, sul disegno o sulla costruzione. Queste modifiche possono avere un’incidenza sulla sicurezza. In tal caso, l’importatore o il distributore ha lo stesso statuto del fabbricante e deve assumersi gli obblighi corrispondenti.
Articolo 3 / allegato 2
Capoverso 1: i requisiti di sicurezza relativi ai giocattoli sono completati e aggiornati. Si suddividono in requisiti generali di sicurezza (secondo l’art. 43 cpv. 2-4 del progetto di modifica ODerr) e requisiti particolari di sicurezza (secondo l’allegato 2).
Il capoverso 2, che riguarda l'arco di tempo in cui i giocattoli devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza, stabilisce che essi devono essere sicuri per la durata di impiego prevedibile e normale. In altri termini non è sufficiente che un giocattolo sia sicuro al momento in cui è immesso in commercio o venduto al consumatore: i requisiti di sicurezza devono essere soddisfatti per tutta la durata di impiego prevedibile e normale.
I capoversi 3 e 4 stabiliscono gli obblighi del fabbricante, dell’importatore e del distributore in relazione ai requisiti di sicurezza relativi ai giocattoli.
Il capoverso 5 prevede una regolamentazione derogatoria per i giocattoli mostrati in occasione di fiere commerciali ed esposizioni (in genere si tratta di campioni di fabbricazioni di prova). Essi non devono necessariamente essere conformi ai requisiti dell’ordinanza. A questi giocattoli deve essere apposto un cartellino, che indichi chiaramente che essi non sono conformi ai requisiti dell’ordinanza e che saranno immessi sul mercato solo quando adempiranno i requisiti. Questo cartellino può consistere in un testo riportato su un’etichetta o in un’avvertenza accanto al giocattolo.
Articolo 4 / allegato 3
L’ordinanza stabilisce avvertenze generali applicabili a tutti i giocattoli (p. es. l’indicazione dell’età minima o massima degli utilizzatori [cpv. 1]) e avvertenze particolari. Per determinate categorie di giocat-
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RS 817.02
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