Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 9 pagine

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Capoverso 2: l’esame del tipo deve essere riveduto quando il fabbricante lo ritiene necessario. Rientra nella sfera di responsabilità del fabbricante predisporre l’esame.

Gli esempi di situazioni in cui è necessaria una revisione dell’esame del tipo, menzionati dalla disposizione, sono i seguenti: modifiche del processo di fabbricazione, delle materie prime o dei componenti. In ogni caso, l’esame del tipo va riveduto ogni cinque anni.

Il capoverso 3 obbliga gli organismi di valutazione della conformità a revocare, se del caso, i certificati di esame del tipo da esso rilasciati. Il certificato è revocato se il giocattolo non soddisfa più i requisiti generali e particolari di sicurezza.

Articolo 14 / allegato 6

Il fabbricante è tenuto a redigere una dichiarazione di conformità e a conservarla quale parte della documentazione tecnica per un periodo di dieci anni a partire dall’immissione in commercio del giocattolo. La dichiarazione di conformità attesta che il giocattolo soddisfa i requisiti di sicurezza di cui all’articolo 3 capoverso 1.

Con il rilascio della dichiarazione di conformità, il fabbricante assume la responsabilità della conformità del giocattolo.

Articolo 15

Il fabbricante deve assicurarsi che anche in caso di produzione in serie i requisiti applicabili siano sempre soddisfatti. Modifiche del giocattolo e delle norme tecniche possono richiedere una modifica della dichiarazione di conformità.

Articolo 16

L’importatore e il distributore devono assicurarsi che il trasporto e l’immagazzinamento del giocattolo non abbiano conseguenze negative su di esso e che siano sempre soddisfatti i requisiti di sicurezza.

Articolo 17

Il fabbricante può affidare determinati compiti a un rappresentante autorizzato. I compiti inclusi nel mandato vanno definiti esattamente. Il rappresentante autorizzato non può tuttavia assumersi alcun obbligo in relazione al rispetto dei requisiti di sicurezza. Anche l’elaborazione della documentazione tecnica non può essere delegata dal fabbricante al rappresentante autorizzato.

I fabbricanti, gli importatori e i distributori sono invitati a segnalare se il «rappresentante auto-

rizzato» sia o meno una figura rilevante entro i confini della Svizzera.

Articolo 18

La presente disposizione disciplina l’obbligo del fabbricante, dell’importatore e del distributore di adottare misure in caso di dubbi quanto alla conformità di un giocattolo. Se i dubbi trovano conferma e il giocattolo risulta effettivamente pericoloso, le persone menzionate devono adottare dei correttivi, informare le autorità esecutive e mettere a loro disposizione la documentazione necessaria.

Articolo 19

Questo obbligo spetta unicamente al fabbricante. A determinate condizioni, questi deve prelevare campioni dei giocattoli in commercio e sottoporli a prove. Si tratta di giocattoli che possono presentare un rischio. Il fabbricante deve inoltre tenere un elenco dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami. Il fabbricante deve anche informare il distributore sulle sue attività di vigilanza.