Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 9 pagine

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Articolo 20

Questa regolamentazione serve a identificare il fabbricante, l’importatore e il distributore: queste persone devono comunicare all’autorità esecutiva a chi hanno consegnato un giocattolo (requisito applicabile al fabbricante e all’importatore) e da chi hanno ricevuto un giocattolo (requisito applicabile all’importatore e al distributore). La presente regolamentazione consente alle autorità esecutive di svolgere i loro compiti in modo più semplice ed efficace. In passato, infatti, spesso non era possibile identificare e chiamare a rispondere il fabbricante, l’importatore e il distributore di giocattoli non conformi.

Articolo 21

Per quanto riguarda gli organismi di valutazione della conformità, l’ordinanza rimanda all’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD, RS 946.512). Questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 8 OSG).

Articolo 22

Il presente articolo disciplina la cooperazione del fabbricante, del rappresentante autorizzato,

dell’importatore e del distributore con le autorità esecutive. Su richiesta motivata, essi devono mettere a disposizione delle autorità esecutive tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo. Sono inoltre tenuti a cooperare con le autorità esecutive a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i pericoli associati a giocattoli da essi immessi in commercio.

Articolo 23

L’articolo 8a del diritto vigente (OSG) è precisato dicendo che, se del caso, l’UFSP può adeguare gli allegati 1-3, 5 e 6 alla direttiva giocattoli e l’allegato 4 alle norme armonizzate a livello internazionale. Grazie a questa disposizione, l’UFSP può reagire rapidamente a modifiche negli allegati della direttiva giocattoli, e cioè a modifiche decise dalla Commissione europea (art. 46 cpv. 1 della direttiva giocattoli).

Articolo 24

L’ordinanza sui giocattoli vigente è abrogata al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Si tratta di una revisione totale.

Articolo 25

Capoverso 1: la direttiva giocattoli deve essere applicata dagli Stati membri a partire dal 21 luglio 2011. Sono eccettuate le disposizioni concernenti i requisiti chimici, applicabili a partire dal 21 luglio 2013.

I periodi transitori applicabili in Svizzera devono ancora essere definiti, ma dovranno essere mantenuti brevi (presumibilmente sei mesi) per i seguenti motivi:

• le nuove disposizioni (eccettuate quelle concernenti i requisiti chimici) sono già applicate nell’UE;

• i fabbricanti svizzeri che esportano nell’UE devono applicare la direttiva giocattoli già oggi;

• i giocattoli non conformi alle nuove disposizioni europee devono essere eliminati dal mercato sviz-

zero al più presto.

I fabbricanti, gli importatori e i distributori sono invitati a prendere posizione sul periodo transi-

torio di sei mesi proposto.

Capoverso 2: riguardo al periodo transitorio concernente i requisiti chimici è auspicabile adottare la stessa scadenza dell’UE.