Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 9 pagine
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Articolo 9
L’articolo 9 prevede espressamente l’obbligo, per il fabbricante, di effettuare una valutazione della sicurezza ai fini della valutazione della conformità. La valutazione della sicurezza include un’analisi dei pericoli chimici, fisici, meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare nonché una valutazione della potenziale esposizione degli utilizzatori a tali pericoli (durata e frequenza del contatto con la cute, assunzione/ingestione di parti, inalazione di sostanze gassose rilasciate dal giocattolo). Di norma, la valutazione della sicurezza è effettuata prima che il giocattolo sia sottoposto alla valutazione della conformità. Essa può anche essere completata più tardi, ma in ogni caso va effettuata prima che il giocattolo sia immesso in commercio. In questo contesto, il fabbricante può stimare la probabilità che il giocattolo contenga sostanze vietate o soggette a restrizioni. In base a tale valutazione si applica l’obbligo di prova delle sostanze di cui si presume la presenza nel giocattolo. Se dalla valutazione risulta che non sussiste alcun rischio ad esempio in relazione alle fragranze vietate, il fabbricante non deve effettuare alcuna prova relativa alle fragranze. Se non sussiste alcun pericolo elettrico, il fabbricante non deve effettuare la prova corrispondente. Lo stesso vale per le sostanze CMR.
Secondo l’articolo 10 capoverso 1 in combinato disposto con l’allegato 5, la valutazione della sicurezza deve essere conservata assieme alla documentazione tecnica e deve quindi essere tenuta a disposizione delle autorità esecutive per un periodo di dieci anni dall’immissione in commercio del giocattolo.
Articolo 10 / allegato 5
Capoverso 1: la documentazione tecnica deve contenere tutti i dati utili sui mezzi e sui metodi di controllo con cui il fabbricante garantisce che il giocattolo adempie i requisiti generali e particolari di sicurezza. Essa deve comprendere in particolare la documentazione elencata nell’allegato 5
dell’ordinanza (p. es. una descrizione dettagliata del giocattolo). Su richiesta motivata dell’autorità esecutiva, il fabbricante deve poter presentare una traduzione delle parti determinanti della documentazione tecnica in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
L’UE ha pubblicato un’altra guida concernente l’attuazione del presente articolo, destinata ai fabbricanti, ai rappresentanti autorizzati, agli importatori e ai distributori nonché alle autorità esecutive. Il documento può essere consultato su Internet al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/guidance-documents/technical_documentation_guidance_document_rev_1.0_en_.pdf .
Capoversi 2, 4-6: spetta al fabbricante elaborare la documentazione tecnica. L’importatore deve verificare se il fabbricante ha adempiuto il suo obbligo in tal senso.
Il fabbricante deve conservare la documentazione tecnica per dieci anni dalla prima immissione in commercio del giocattolo (in caso di produzione in serie dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare).
Quanto all’importatore, questi deve poter presentare la documentazione tecnica, su richiesta, per dieci anni dall’immissione in commercio.
Il capoverso 3 stabilisce gli obblighi di traduzione della documentazione tecnica. Su richiesta motivata delle autorità esecutive, il fabbricante provvede a una traduzione delle parti determinanti della documentazione tecnica in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Le autorità esecutive possono fissare un termine per la presentazione della documentazione. Di norma, tale termine è di 30 giorni. In presenza di un rischio grave e diretto può essere stabilito un termine più breve.
Articolo 11
Capoverso 1: il fabbricante è tenuto a effettuare o a far effettuare una procedura di valutazione della conformità. Ciò deve avvenire prima che il giocattolo sia immesso in commercio, in modo tale da garantire che siano immessi in commercio solo giocattoli conformi.
Sono previste varie procedure di valutazione della conformità:
• in caso di applicazione delle norme tecniche di cui all’allegato 4 (EN 71, EN 62115) si applica la
procedura di controllo interno della produzione;