Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

toli sono prescritte nuove versioni vincolanti (cpv. 2). Le avvertenze devono iniziare con la parola «ATTENZIONE» (cpv. 3).

Il capoverso 4 stabilisce le regole per l’apposizione delle avvertenze. In primo luogo, le avvertenze devono essere riportate in modo corretto dal punto di vista del contenuto, chiaramente visibile, facilmente leggibile, comprensibile e indelebile. In secondo luogo, le avvertenze devono essere riportate sul giocattolo stesso, su un’etichetta fissa o sull’imballaggio. Per «etichetta fissa» s’intendono ad esempio le etichette cucite sui peluche nonché le etichette pendenti o adesive. Se del caso, le avvertenze, devono anche figurare nelle istruzioni per l’uso allegate al giocattolo.

Capoverso 5: per i giocattoli piccoli, venduti senza imballaggio, le avvertenze devono essere apposte sul giocattolo stesso. L’apposizione dell’avvertenza sul giocattolo può avvenire sotto forma di avvertenza riportata direttamente sul giocattolo o mediante un’etichetta fissata al giocattolo. Non è quindi sufficiente riportare le avvertenze ad esempio solo su un imballaggio di presentazione nel punto di vendita.

Il capoverso 6 mira a evitare l’abuso di avvertenze allo scopo di aggirare i requisiti di sicurezza. In passato, questi abusi avvenivano in particolare mediante avvertenze che indicavano che il giocattolo in questione non era adatto per bambini di età inferiore a 36 mesi: l’abuso consisteva nell’usare queste avvertenze quale possibilità per sottrarsi all’obbligo di adempiere i requisiti relativi ai pezzi piccoli dei giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi. Il testo della disposizione è tuttavia formulato in termini generali e vieta l’uso di tutte le avvertenze specifiche menzionate nell’allegato 4 parte B contrarie alla destinazione del giocattolo prevista. La destinazione del giocattolo prevista è determinata dalle sue funzioni, dimensioni o caratteristiche.

Il capoverso 7 prevede regole specifiche per l’apposizione di determinate avvertenze determinanti per la decisione di acquisto di un giocattolo, in modo da garantire che tali avvertenze siano chiaramente riconoscibili per i consumatori prima dell’acquisto. Queste avvertenze devono figurare

sull’imballaggio o in un’altra forma chiaramente riconoscibile per il consumatore prima dell’acquisto. Ciò vale anche per l’acquisto a distanza: le avvertenze devono quindi essere visibili sul sito web prima dell’acquisto.

Capoverso 8: è sufficiente che le istruzioni per l’uso e le avvertenze siano redatte nelle lingue ufficiali del luogo di vendita. Ciò corrisponde all’articolo 4a capoverso 1 lettera b della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) riveduta.

Capoversi 9-10: spetta al fabbricante indicare le avvertenze e le istruzioni per l’uso. L’importatore e il distributore devono verificare se sono disponibili le avvertenze e le istruzioni per l’uso nelle lingue ufficiali prescritte.

Articolo 5

Il progetto di revisione prevede che anche in Svizzera i giocattoli debbano ora recare la marcatura CE di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 765/20085

. L’articolo 5 riprende i principi generali relativi alla marcatura CE di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni specifiche relative ai giocattoli di cui agli articoli 16 e 17 della direttiva giocattoli.

La marcatura di conformità deve essere apposta dal fabbricante prima dell’immissione in commercio del giocattolo (cpv. 2).

Già da parecchi anni, più del 95 per cento dei giocattoli sul mercato svizzero reca la marcatura CE, benché ciò non sia prescritto dalla legge. Il mercato svizzero dei giocattoli è infatti solo un piccolo

5 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che prevede norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.