Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 24 pagine
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(ad esempio la disponibilità a collaborare o a deporre). Ciò consentirebbe di tutelare i diritti delle vittime evitando qualsiasi forma di discriminazione.
Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abusi sessuali (art. 12)
Riguardo all'articolo 12, la LCH, la Rete svizzera diritti del bambino e l'Unicef reputano sufficienti le attuali possibilità di cui dispone il direttore della scuola di segnalare all'autorità tutoria il rischio corso da un minore. Come fa presente l'AMCS, varie legislazioni cantonali offrono agli operatori del settore sanitario ampi diritti o talvolta addirittura l’obbligo di segnalare i casi sospetti.
Servizi di consulenza (art. 13 della Convenzione)
Il PCS auspica che i numeri telefonici dei servizi di consulenza siano comunicati ai minori analogamente a quelli, ad esempio, della polizia o dei pompieri. Il semplice fatto che esistano questi servizi non è, a suo avviso, sufficiente.
Stando al RES, occorre verificare la qualità e le prestazioni dei consultori. Da parte sua, la Rete svizzera diritti del bambino osserva che alcuni Cantoni continuano a non partecipare al finanziamento di tali strutture.
Assistenza alle vittime (art. 14 della Convenzione)
In alcuni casi suscita dubbi l'idoneità dell'articolo 28b CC ad adempiere i requisiti dell'articolo 14 paragrafo 3 della Convenzione25. In quanto possibilità puramente teorica, senza alcun riscontro pratico, questo articolo non soddisfa le disposizioni della Convenzione. L'azionabilità dell'articolo 28b CC da parte dei minori appare inoltre discutibile.
3.4 Programmi e misure d'intervento
Principi (art. 15 della Convenzione)
In merito a questo articolo si osserva che in Svizzera manca un'offerta adeguata di programmi d'intervento prevista dall'articolo 15 della Convenzione. Mancano sia gli specialisti
in possesso di un'apposita qualifica sia i posti in istituti di cura specializzati in grado di
effettuare le terapie del caso26. JU esprime riserve riguardo ai mezzi finanziari necessari alla creazione dei suddetti posti. Secondo ZH tali mezzi dovrebbero essere messi a disposizione dalla Confederazione.
ZH e la CDDGP sottolineano inoltre che il richiamo agli articoli 62 e 86 capoverso 2 CP non è sufficiente ad assolvere l'obbligo di valutazione della pericolosità dei soggetti incriminati o condannati per reati a sfondo sessuale. Tale articolo della Convenzione si riferisce alla valutazione della loro pericolosità soprattutto prima dell'inizio della pena. Anche VD ritiene che gli accertamenti degli esperti volti a valutarne la pericolosità e a individuare programmi consoni debbano svolgersi anche all'inizio del procedimento.
25 Rete svizzera diritti del bambino, CFIG. 26 ZH, PCS, SSPF, CDDGP, SBAP.