Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 24 pagine

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vestigativa condotta prima dell'avvio di un procedimento penale, qualora non sussistano ancora sospetti fondati. JuCH ritiene quindi necessario modificare le disposizioni del Codice di procedura penale. La Rete svizzera diritti del bambino è dell'avviso che i Cantoni debbano creare immediatamente le necessarie basi legali.

Misure generali di protezione (art. 31 della Convenzione)

VD e UNIFR attirano l'attenzione sul fatto che l'articolo 214 capoverso 4 CPP, in caso di scarcerazione provvisoria o definitiva dell'interessato, prevede esclusivamente l'obbligo di informare la vittima e non la famiglia. Il diritto svizzero necessita quindi di un'integrazione in questo senso. Inoltre, secondo, per recepire la Convenzione e ridurre il disagio del minore, occorre spiegargli, ancor prima dell'interrogatorio iniziale, il significato di quest'ultimo e le fasi successive del procedimento, ovvero prima che trovino applicazione gli articoli 305, 330 e 154 CPP. L'ICJ-CH Propone pertanto una pertinente modifica del Codice di procedura penale.

Prescrizione, articolo 97 CP (art. 33 della Convenzione)

SO, il PEV e männer.ch approvano espressamente la proposta di ampliamento dell'articolo 97 capoverso 2 CP. La maggioranza dei partecipanti non si è espressa in merito.

VD sottolinea che, riguardo ai termini di prescrizione, l'avamprogetto non prevede alcuna modifica del diritto penale minorile (ovvero degli articoli 36 cpv. 2 e 37 cpv. 2 DPMin). Si chiede infatti se sia utile che i termini di prescrizione scadano al compimento del 25° anno di età della vittima, se nel contempo non è più possibile eseguire la pena quando l’autore raggiunge tale limite di età.

UNIFR giudica opportuno inserire l'articolo 197 numero 2bisnell'elenco dell'articolo 97 capoverso 2 CP. Vista la gravità del reato, GE ritiene indicato aggiungere l'articolo 196 CP all'articolo 97 capoverso 2.

Persone coinvolte nelle indagini e nei procedimenti giudiziari (art. 34 e 36 della Convenzione)

Le FPS segnalano la necessità di una formazione e una specializzazione nazionale di tutte le autorità coinvolte. Il rimando alla competenza cantonale in materia di formazione e finanziamento non consente di parlare di una qualifica professionale su tutto il territorio svizzero e quindi neppure di adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione. La F!Z fa inoltre notare che nei Cantoni dotati di appositi servizi investigativi si è registrato un aumento dei casi di vittime della tratta di essere umani e di bambini.

3.7 Meccanismo di monitoraggio

LU evidenzia l'importanza di una più intensa e agevole cooperazione tra gli Stati contraenti e ritiene che il previsto organo di controllo - composto da rappresentanti di tali Stati - possa contribuire notevolmente all'attuazione della Convenzione.

Diversi partecipanti57 sono favorevoli alla proposta del rapporto esplicativo di mettere in conto un maggior fabbisogno di personale, nella misura di un posto al 20-40 per cento, per il

57 Humanrights.ch, Rete svizzera diritti del bambino, Unicef, CFIG.