Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 24 pagine
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1 Introduzione
Il 1° luglio 2010 è entrata in vigore la Convenzion e del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). Si tratta del primo e finora unico strumento internazionale che disciplina le diverse forme di abusi sessuali ai danni di minori. La Convenzione intende intensificare la lotta contro questo genere di reati e tutelare maggiormente i minori dalle violazioni. Occorre quindi armonizzare le legislazioni nazionali su scala europea, perseguire tali forme di criminalità adottando standard comuni in tutti i Paesi europei nonché potenziare e semplificare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati aderenti. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 16 giugno 2010. Per poterla ratificare e attuare è necessario apportare alcune modifiche al Codice penale (CP)1. L'avamprogetto contiene pertanto le seguenti proposte:
• sarà punibile chiunque, in cambio di denaro o compensi di altra natura, ricorra alle prestazioni sessuali di minori di età non solo inferiore ai 16 anni, ma anche compresa tra i 16 e i 18 anni (art. 196 AP-CP);
• costituirà reato il favoreggiamento della prostituzione minorile (art. 195 lett. a CP, seconda parte del periodo);
• sarà perseguito chiunque coinvolga in rappresentazioni pornografiche minori di 18 anni (art. 197 n. 3, 3bis, 4 AP-CP);
• sarà inoltre passibile di pena chiunque inciti o induca un minore a partecipare a rappresentazioni pornografiche (art. 197 n. 2bisCP);
• saranno infine modificati gli articoli 5 capoversi 1 e 3 CP (reati commessi all’estero ai danni di minori) e 97 capoverso 2 CP (prescrizione dell’azione penale).
L'avamprogetto riprende inoltre le modifiche dell'articolo 197 CP (pornografia) già proposte nell'avamprogetto di legge federale sull'armonizzazione delle pene2, ovvero la perseguibilità del consumo di pornografia dura.
Il 17 agosto 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di avviare la procedura di consultazione. Allo scadere di quest'ultima, il 30 novembre 2011, all'Ufficio federale di giustizia erano pervenuti 87 pareri di:
26 Cantoni,
7 partiti politici,
54 organizzazioni, associazioni mantello e istituzioni.
Settanta partecipanti3 hanno espresso un parere su uno o più temi specifici, mentre i restanti
1
RS 311.0
2 Avamprogetto di legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio (http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1935/Vorlage.pdf). 3 AI, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH, TI; PCS, PPD, PEV, PLR, PS, UDC, I Verdi, Amnesty International, Aspasie, Beratungsstelle XENIA, Centre Patronal, Christliche Ostmission, LCH, CSP, CFIG, FPS, EMK, F!Z, VFG, humanrights.ch, ICJ-CH, JuCH, CDDGP, CCPCS, Conférence suisse des procureurs, CAIS, Maria Magdalena, May Day, männer.ch, Rete svizzera diritti del bambino, Pink Cross, PF, ASI, RES, SSDP, SSDPM, SBAP, SKF, FSFM, Schweizerisches Weisses Kreuz, Fondazione Svizzera per la Protezione dell’Infanzia, SSPF, TERRE DES FEMMES, Unicef, UNIFR, UNIGE, UNIL, FMH, AMCS, ZSM.