Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/42: Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote). · 24 pagine
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VD critica l'uso del termine vantaggi patrimoniali che ha un'accezione meno ampia rispetto alla Convenzione. Stesso dicasi per UNIL, che propone di limitarsi al più generico «vantaggio». PF auspica una chiara definizione del termine.
GE propone di riprendere letteralmente i reati configurati dai verbi «recruter» («reclutare») e «contraindre» («costringere»). Riguardo al testo della Convenzione e per quanto attiene al principio di legalità, anche UNIFR ritiene auspicabile completare la proposta inserendo la variante del reato configurata dal verbo «reclutare».
Atti sessuali con minori in cambio di denaro, articolo 196 AP-CP (art. 19 paragrafo 1 lett. c della Convezione)
Buona parte dei partecipanti alla procedura di consultazione è espressamente favorevole alla proposta del nuovo articolo 196 CP30.
I partecipanti che hanno mosso critiche all'articolo 196 CP31 si sono soffermati in particolare su tre punti: il dolo in merito ai limiti di età e ai relativi obblighi di diligenza del cliente, la dici-
tura «in cambio di denaro» e la pena comminata.
Secondo alcuni dovrebbe essere perseguibile anche la commissione colposa del reato di cui all'articolo 196 CP, analogamente a quanto disposto dall'articolo 187 capoverso 4 CP. In caso contrario, i clienti potrebbero sempre affermare di non sapere quanti anni avesse la vittima o che ne dimostrasse molti di più32. Anche SO solleva il problema della prova del dolo riguardo ai limiti di età33 e, per quanto concerne le disposizioni degli articoli 195 e 196 CP, BL si interroga su quel che succederebbe se l'autore degli abusi, venendo meno ai suoi obblighi, si sbagliasse sull'età del minore (commettendo un errore eventualmente perdonabile). Il PS chiede maggiori spiegazioni in merito a tali obblighi di diligenza. Anche männer.ch invoca una definizione più precisa degli obblighi del cliente in merito al chiarimento dell’età.
L'UDC chiede anche di perseguire il soggetto che offre prestazioni sessuali, giacché i clienti non hanno alcun modo di dimostrare l'età in un sistema in cui vige l'anonimato. Amnesty International, le FPS e la F!Z approvano espressamente l’impunità di chi offre prestazioni sessuali. È ragionevole pretendere dal cliente che appuri la questione dell'età e, nel dubbio, desista dai suoi propositi.
Alcuni partecipanti34 ritengono troppo restrittiva la dicitura «in cambio di denaro» e preferiscono la formulazione della Convenzione «toute autre forme de rémunération» («o altre forme di remunerazione»), che include qualsivoglia corrispettivo o vantaggio monetario35. Vari
30 SH, SO, ZG, PEV, PLR, PS, UDC, Amnesty International, Christliche Ostmission, CFIG, FPS, EMK, F!Z, VFG, humanrights.ch, ICJ-CH, Maria Magdalena, männer.ch, Rete svizzera diritti del bambino, RES, Schweizerisches Weisses Kreuz, Fondazione Svizzera per la Protezione dell’Infanzia, TERRE DES FEMMES, Unicef, FMH, MayDay. 31 ZH, SO, BL, SG, VD, GE, PS, UDC, Amnesty International, FPS, F!Z, CDDGP, PF, SSDP, UNIL, UNIGE, UNIFR, männer.ch, Centre Patronal. 32 ZH, Centre Patronal, CDDGP. CDDGP richiede l'aggiunta di un secondo capoverso all'articolo 196 CP («La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno diciotto anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore.») 33 Tale problema sussiste già oggi che il limite è stabilito tra i 15 e i 16 anni, ma potrebbe aggravarsi ulteriormente qualora venisse fissato tra i 17 e i 18 anni. 34 VD, FPS, CDDGP, PF, SSDP, UNIL. 35 VD, UNIL, CDDGP, SSDP.