Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
Articolo 4 Impianti di accumulazione situati su acque di confine
Capoverso 1:
Per gli impianti di accumulazione situati su acque di confine, i requisiti tecnici di sicurezza possono essere stabiliti solo in accordo con le autorità del Paese limitrofo e tenendo conto delle rispettive legislazioni.
Capoverso 2:
Nel definire i requisiti in questione, l’autorità di vigilanza della Confederazione è tenuta, nel rispetto della legislazione sovraordinata e dei principi generali del diritto, ad attenersi, per quanto possibile, alle disposizioni applicate agli impianti che si trovano esclusivamente su territorio svizzero.
Capitolo 2: Sicurezza degli impianti di accumulazione
Sezione 1: Costruzione
Articolo 5 Rinuncia a dispositivi di scarico
I manufatti in questione comprendono esclusivamente quelli che servono a proteggere da pericoli naturali e che, di norma, trattengono masse d’acqua solo temporaneamente.
Articolo 6 Approvazione dei piani
Per assolvere gli obblighi ai quali la vincolano gli articoli 7 capoverso 1 e 9 capoverso 3, l’autorità di vigilanza deve ricevere dal titolare dell'approvazione dei piani, durante l’esecuzione dei lavori e dopo la loro conclusione, i documenti necessari. La periodicità dei rendiconti e i documenti in questione sono definiti al momento dell’approvazione dei piani e sono elencati, a titolo di esempio, nei capoversi 2 e 3. I piani, inoltre, possono essere approvati con la condizione di sottoporre documenti supplementari all’autorità di vigilanza.
Per evitare che l’obbligo imposto al titolare dell'approvazione dei piani risulti sproporzionato, è d’altra parte possibile rinunciare a un’impegnativa documentazione scritta, in particolare per impianti di piccole dimensioni e per modifiche di poco conto.
Articolo 7 Esecuzione dei lavori
Gli impianti di accumulazione che entrano nel campo d’applicazione della LImA e dell'OImA sono molto diversi tra loro. L’autorità di vigilanza deve pertanto disporre di un certo margine di apprezzamento per stabilire se e in che modo seguire concretamente l’esecuzione dei lavori, in particolare per quanto concerne la periodicità dei controlli sul posto.
Articolo 8 Modifiche di progetto
Questa disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 5 capoverso 2 OIA attualmente in vigore. Garantendo che le modifiche di progetti già approvati siano sottoposte alla verifica dell’autorità di vigilanza, le permette di esercitare con continuità le sue funzioni.
Articolo 9 Fine dei lavori di costruzione
Assieme all’articolo 6 capoverso 3 e fatta eccezione per qualche lieve modifica di ordine redazionale, questa disposizione corrisponde all’articolo 6 OIA attualmente in vigore. Il termine entro il quale va rimesso il rapporto conclusivo dei lavori eseguiti è stabilito dall’autorità di vigilanza al momento dell’approvazione dei piani, tenendo conto delle circostanze concrete.
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