Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

Capitolo 3: Vigilanza

Articolo 29 Autorità di vigilanza della Confederazione

Capoverso 1:

Questa disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 21 capoverso 1 OIA attualmente in vigore. I compiti di vigilanza assunti in precedenza dall’Ufficio federale delle acque e della geologia UFAEG sono passati, dal 1° gennaio 2006, all’UFE.

Capoverso 2:

Questo capoverso elenca i compiti che l’autorità di vigilanza della Confederazione si assume già oggi.

Quanto alle direttive menzionate alla lettera c, si tratta di manuali per l’esecuzione della legislazione: da un lato concretizzano concetti non precisati ulteriormente dalla LImA e dall'OImA e, dall’altro, descrivono misure e procedure che, di norma, vengono accettate dall’autorità di vigilanza (certezza del diritto). Altre misure e procedure sono ammissibili, purché sia garantito lo stesso livello di sicurezza.

Capoverso 3:

Anche per gli impianti di grandi dimensioni che sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione, i rispettivi Cantoni dispongono solitamente di ampie competenze, in quanto rilasciano concessioni e permessi di costruzione. È necessario quindi che l’autorità di vigilanza della Confederazione trasmetta loro la documentazione fondamentale in merito agli impianti d’accumulazione che si trovano sul loro territorio. Se il gestore ha già inoltrato questa documentazione alle autorità cantonali, non occorre che l’UFE la inoltri a sua volta.

Articolo 30 Autorità di vigilanza dei Cantoni

I Cantoni sono tenuti a designare l’autorità di vigilanza competente sul loro territorio, come finora.

La lettera a corrisponde in ampia misura all’articolo 22 OIA attualmente in vigore. L’adempimento degli altri compiti è necessario affinché l’autorità di vigilanza della Confederazione possa ottemperare ai suoi obblighi, ovvero vigilare sull’esecuzione della legge (art. 22 cpv. 1 LImA).

Capitolo 4: Disposizioni finali

Articolo 31 Autorità incaricata della procedura penale amministrativa

Nessuna osservazione.

Articolo 32 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Secondo l’articolo 28 capoverso 4 LImA il Consiglio federale disciplina i dettagli per la riscossione della tassa di vigilanza. A questo scopo, l’OE-En è modificata conformemente all’allegato all’OImA, con l’aggiunta del nuovo articolo 9a.

Articolo 9a capoverso 2 lettera a OE-En:

Con l'elaborazione di basi per la vigilanza sulla sicurezza si intende, in primo luogo, la preparazione di direttive dell’autorità di vigilanza della Confederazione, ma anche l’accompagnamento di progetti di ricerca. I crediti per progetti di studio e di ricerca sono tuttavia stanziati dalla Confederazione. Non sono presi in considerazione nel calcolo degli introiti generali della tassa di vigilanza e, di conseguenza, non sono a carico dei gestori.

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