Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen
la struttura portante) devono essere annunciati all’autorità di vigilanza. Il gestore deve annunciare le revisioni tempestivamente, affinché l’autorità di vigilanza abbia il tempo necessario per esaminare la documentazione, richiedere eventuali dati supplementari oppure intervenire prima dell’inizio dei lavori.
Le revisioni prevedono sovente la semplice sostituzione di parti sottoposte a usura e, di norma, non influiscono sulla sicurezza dell’impianto. In passato è sovente sorta la domanda se l’autorità di vigilanza, una volta ricevuto l’annuncio di questo tipo di lavori, dovesse anche approvarli; il presente capoverso stabilisce ora espressamente che ciò non è necessario.
Se tuttavia i lavori non si limitano a una revisione ma, soprattutto nel caso di sfioratori o dispositivi di scarico, prevedono anche, ad esempio, di intervenire sulla capacità di deflusso, si tratta di una modifica ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 LImA, per la quale va richiesta un’approvazione dei piani.
Non occorre annunciare all’autorità di vigilanza i lavori di manutenzione ordinaria che non hanno alcuna ripercussione sulla sicurezza dell’impianto di accumulazione (ad es. verniciatura o sostituzione di una ringhiera sul coronamento, interventi di ripulitura superficiale oppure sostituzione dell’illuminazione nei cunicoli di controllo).
Capoverso 2:
La sicurezza dell’impianto va garantita anche durante i lavori di revisione degli sfioratori e dei dispositivi di scarico. Improvvisi cambiamenti meteorologici, ad esempio, possono comportare un rapido mutamento della situazione idrologica. Per consentire di abbassare velocemente l’invaso anche durante i lavori di revisione, si possono prendere in considerazione, se necessario, provvedimenti dannosi per l’ulteriore esercizio dell’impianto e che, dopo l’intervento, renderebbero necessari lavori di ripristino.
Articolo 17 Controlli correnti
Questo articolo corrisponde in ampia misura all’articolo 12 capoverso 1 OIA attualmente in vigore.
Anche in caso di misurazioni teletrasmesse, occorre eseguire regolari misurazioni manuali, in modo da individuare rapidamente eventuali errori di trasmissione o di misurazione. A differenza del disciplinamento attuale, nel caso di impianti che temporaneamente (ad es. in una determinata stagione) non sono sotto invaso, sarà possibile, durante il periodo in questione, rinunciare alle misurazioni manuali. Il regolamento di sorveglianza stabilisce i dettagli concernenti i controlli correnti.
Articolo 18 Controllo annuale
Capoversi 1 e 3:
I capoversi 1 e 3 corrispondono in ampia misura all’articolo 13 OIA attualmente in vigore.
Capoverso 2:
Il termine di consegna per il rapporto annuale è disciplinato ora in modo uniforme. Un termine di 4 mesi appare adeguato poiché da un lato lascia al professionista esperto tempo sufficiente per allestire il rapporto e, dall’altro, permette all’autorità di vigilanza di ottenere un quadro aggiornato sullo stato dell’impianto.
Articolo 19 Controllo quinquennale
I capoversi 1 e 3 corrispondono in ampia misura all’articolo 14 OIA attualmente in vigore.
Capoverso 1:
Continueranno a essere sottoposti a un controllo quinquennale soprattutto gli impianti di grandi dimensioni che sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione. I periti indipendenti de-
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