Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/88: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen

III. Novità importanti

1. Novità per la Confederazione

L’autorità di vigilanza della Confederazione avrà i seguenti nuovi compiti:

- deciderà se, malgrado non presenti i presupposti geometrici, un impianto debba essere

assoggettato alla LImA e all'OImA oppure se, pur presentandoli, possa eccezionalmente essere escluso dal loro campo d’applicazione (art. 2 cpv. 2 LImA; art. 2 e 3 OImA);

- indicherà gli impianti di accumulazione per i quali occorre installare e mantenere un si-

stema d’allarme acqua nella zona contigua (art. 11 cpv. 2 LImA; art. 26 cpv. 1 OImA);

- eserciterà la vigilanza su circa venti grandi traverse su fiume che finora non si trovavano

sotto la sua vigilanza diretta ma che in base alle loro dimensioni vanno assoggettati alle disposizioni della LImA e dell'OImA;

- in virtù di una disposizione esplicita, dovrà stabilire, in collaborazione con le omologhe

autorità dei Paesi limitrofi, i requisiti tecnici di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti di accumulazione situati su acque di confine (in particolare traverse su fiume) (art. 4 LImA; art. 4 OImA);

- non si limiterà a prendere atto della nomina delle persone selezionate dal gestore per e-

seguire i controlli annuali e quinquennali (oppure respingerla), ma dovrà in tutti i casi emanare la sua approvazione (art. 20 cpv. 1 OImA);

- continuerà a partecipare regolarmente ai controlli eseguiti sul posto dai gestori, così da

poter verificare direttamente lo stato degli impianti soggetti alla vigilanza federale. L’ordinanza stabilisce ora la periodicità di queste partecipazioni (art. 23 OImA).

L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) sarà d’ora in avanti esplicitamente incaricato di vigilare sull’esecuzione dell’articolo 27 OImA (Piani di evacuazione per la popolazione).

2. Novità per i Cantoni

Le autorità cantonali di vigilanza avranno i seguenti nuovi compiti:

- presenteranno ogni anno all’autorità di vigilanza della Confederazione un rapporto sulle

proprie attività (art. 30 lett. c OImA);

- annunceranno gli impianti che, pur non presentando i presupposti geometrici, andrebbero

presumibilmente assoggettati alla LImA e all'OImA a causa del loro potenziale di pericolo particolare (art. 2 cpv. 2 OImA);

- non si limiteranno a prendere atto della nomina delle persone selezionate dal gestore per

eseguire i controlli annuali e quinquennali (oppure respingerla), ma dovranno in tutti i casi emanare la loro approvazione (art. 20 cpv. 1 OImA);

- come già ora è prassi in diversi Cantoni, parteciperanno regolarmente ai controlli eseguiti

sul posto dai gestori, così da poter verificare direttamente lo stato degli impianti soggetti alla loro vigilanza. L’ordinanza stabilisce ora la periodicità di queste partecipazioni (art. 23 OImA).

Inoltre, i Cantoni saranno ora esplicitamente tenuti a redigere piani di evacuazione per la popolazione (art. 27 OImA).

5/20 \\adb.intra.admin.ch\Userhome$\BFE-01\U80809110\data\documents\Panagon\143 AG StAV Erläuternder Bericht italienisch.doc